Assemblea, fissare una data troppo lontana dalla richiesta significa inerzia
L'art. 66 disp. Att. C.c. stabilisce che l'assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione e in mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
La legge non prevede un termine massimo tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e la riunione dell'assemblea. Tuttavia, è di tutta evidenza che l'art. 66 intende garantire una delibera assembleare la più rapida possibile, a salvaguardia degli interessi dei condomini che, nel caso di specie, hanno richiesto la convocazione in via straordinaria. Stabilire che l'assemblea si tenga oltre quattro mesi dopo la convocazione può determinare la lesione dei diritti e degli interessi a tutela di coloro che hanno richiesto la convocazione (definita, non a caso, straordinaria, e quindi urgente). Ciò vale nel caso in cui nell'assemblea si debba discutere la revoca del vecchio e la nomina del nuovo amministratore.
Sul presupposto della sostanziale inerzia dell'amministratore, nel caso di rifiuto alla previsione di una data anticipata, l'art. 1129 consente a uno o più condomini di rivolgersi al tribunale del luogo dove è posto l'edificio condominiale affinché sia questo ad effettuare la nomina del nuovo amministratore.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5