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Collegamento del gas e insegna pubblicitaria: chi vince?

di Condominio24

La domanda

Ho da poco acquistato un appartamento in condominio dove non era presente l'impianto del gas. Quindi, a mie spese desidero effettuare il lavoro per collegare il contatore all'appartamento: sono riuscito ad avere il nulla osta da tutti i condomini nei piani sottostanti il mio appartamento per avere il tubo che passi affiancato ai balconi. L'unico non d'accordo è il conduttore di una bottega del piano terra. Una volta arrivato al piano terra il tubo dovrebbe muoversi lungo il muro perimetrale del palazzo (dove c'è già un tubo del gas, ma qualche centimetro più in basso) per raggiungere le staffe previste dal gestore 2iReteGas, per farlo dovrebbe passare dove attualmente c'è l'insegna non luminosa (polistirolo) della bottega. Sono disposto a mie spese ad effettuare i lavori per staccare l'insegna, far passare il tubo e riposizionare l'insegna ma la risposta è stata: «L'insegna non si tocca». Ora mi chiedo: dove termina il mio diritto alla servitù e inizia quello del conduttore che presumo paghi la tassa per l'affissione dell'insegna? Ho chiesto una riunione di condominio, ma è sufficiente una delibera?

Il codice civile disciplina la fattispecie all'art. 843: il proprietario di un fondo deve permettere il passaggio nella sua proprietà, purché ne venga riconosciuta la necessità, per consentire di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Nel caso in cui tale accesso dovesse cagionare un danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario dell'insegna è obbligato a concederlo (cfr. in tal senso anche Trib. Catanzaro 20 luglio 2014).
È indispensabile dunque che sia accertata la necessità (se controversa, in sede giudiziaria) del passaggio. Essa sussiste, secondo la Corte di Cassazione – nell'interpretare il termine contenuto nell'art. 843 c.c. dedicato all'accesso al fondo – se la soluzione prescelta (passaggio) sia l'unica possibile, oppure se, pur essendovi altre possibilità essa rappresenti l'unica che consente di raggiungere lo scopo con minor sacrificio per tutte le parti interessate (Cass. n. 3494/75).
Nulla vieta che le parti si accordino (se non è condivisa la necessità) per il passaggio a fronte di un corrispettivo che, sussistendo la necessità, non è comunque dovuto, se non in caso di danno.

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