Condominio

Le regole per distaccare i condòmini dai «servizi essenziali»

di Giulio Benedetti

Gli articoli 119 e 154 del Dlgs 3.4.2006 n .152 sostengono la necessità di garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio “chi inquina paga”.
L'art. 149 -bis , comma primo, del d.lvo 3.4.2006 n. 152 afferma che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento , compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti. L'art. 61, comma primo, della legge 28.12.2015 n. 221 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata , siano individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata , tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori , la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Questo decreto attuativo è il Dpcm 29.8.2016 (pubblicato su GU n. 241 del 14.10.2016) che si attiene ai seguenti principi :
- l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura , da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente , a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione ;
- il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari , igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in cinquanta litri per abitante al giorno , tenendo conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo o minimo vitale in quaranta litri a persona nel documento della Division for sustainble development “Rio 2012 issue briefs -water”;
- nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e disciplina le seguenti materie:
* le modalità e le tempistiche di lettura e di autolettura dei contatori;
* le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;
* la periodicità e le modalità di fatturazione ;
* le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;
* le modalità di gestione delle controversie;
* le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;
* le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.
Non è consentita la disalimentazione del servizio nei confronti dei seguenti soggetti:
* agli utenti domestici che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale , come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati , ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a cinquanta litri abitante – giorno ;
* alle utenze relative ad attività di servizio pubblico , individuate dalla predetta Autorità in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
L'autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore idrico integrato prevede a tutela dell'utente che la sospensione del servizio sia applicata :
* per le utenze domestiche residenti morose , diverse dalle utenze morose non disalimentabili e sopra descritte,soltanto successivamente la mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata , come determinato dalla predetta Autorità;
* per tutte le utenze morose , solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato , nei casi in cui lo stesso non consente l'integrale copertura integrale del debito.
L'Autorità stabilisce :
* gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale;
* le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili ;
* gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio ;
* le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità ;
* le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;le modalità di reintegro da parte dell'utente del deposito condizionale escusso dal gestore , privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.
Per quanto riguarda il distacco dell'acqua nel condominio la Corte di Cassazione (Sent.n. 16894/2016) ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza emanata d'urgenza dal tribunale ex art. 700 c.p.c. con la quale venivano adottati i provvedimenti idonei ad evitare il prodursi di un grave ed irreparabile pregiudizio conseguente al distacco delle fornitura idrica. In particolare il Tribunale non definiva la controversia di merito al riguardo , ma teneva unicamente , ed in via provvisoria , una delibazione sommaria dei fatti di causa e dunque del “fumus boni iuris”. In relazione al distacco dell'energia elettrica la Corte di Cassazione (Sent. n. 25731/2015) ha sostenuto che il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione e pertanto è legittima la clausola contrattuale che prevede il distacco della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta . La sospensione della fornitura è legittima fintanto che permane l'inadempimento ed è illegittima se la stessa è attuata quando l'utente ha pagato il suo debito . In tale caso costituisce un inadempimento contrattuale che obbliga il somministrante al risarcimento del danno , ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che detto inadempimento è stato causato da causa non imputabile al somministrante , ovvero l'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. «La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio , essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente , non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società ed alla sua organizzazione».

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