Condominio

Sul riscaldamento i condòmini pagano solo i consumi registrati

di Patrizia Maciocchi

Nei condomìni in cui ci sono i contabilizzatori di calore la ripartizione delle spese di riscaldamento va fatta ,per legge, in base al consumo effettivamente registrato (salve, sempre, le eccezioni di legge). E con la sentenza 6128 depositata ieri (relatore Antonio Scarpa) la Corte di cassazione affronta l’ennesima querelle condominiale sulla divisione degli oneri di riscaldamento.

I ricorrenti, che hanno perso la causa, avevano impugnato la delibera con la quale l’assemblea aveva adottato un riparto dei “costi” sulla base di consumi, solo in minima parte, presunti. I giudici di prima istanza avevano ricordato che gli attori non avevano avuto nulla da eccepire sul criterio utilizzato nel condominio nell’ultimo decennio: 30% delle spese in base ai millesimi e il 70% calcolato sui consumi.

A parere dei ricorrenti erano però sbagliati i dati di consumo ricavati dai “contacalorie” installati negli appartamenti. Per gli attori il Tribunale aveva violato il codice civile (articoli 1123, 1130 e 1137), respingendo la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare non valido un rendiconto che ripartiva le spese in base a consumi presunti e comunque errati, invece di suddividerle secondo il metodo usato nei precedenti esercizi.

Un’altra contestazione riguardava la mancata ammissione di un’”indagine” per dimostrare il cattivo funzionamento dei contabilizzatori . La Cassazione sottolinea che, in via di principio, sono nulle e dunque impugnabili a prescindere dal termine di 30 giorni le delibere adottate violando il regolamento sulla ripartizione delle spese. La maggioranza dei partecipanti non può, infatti, incidere sugli obblighi dei singoli.

Detto questo però la Suprema corte ricorda che, se nelle case sono stati predisposti i contabilizzatori, il riparto degli oneri va fatto per legge (articolo 26 commi 5 e 6 della legge 10/1991 come modificato dalla legge 220/2012) in base al consumo effettivamente registrato. La sentenza non affronta (evidentemente perché il ricorso non cita questo aspetto) l’assunto (articolo 9, comma 5, lettera d) che stabilisce se la norma non sia applicabile o siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70%agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Nel caso esaminato non risultava che l’assemble avesse modificato i criteri di riparto stabiliti dalla legge o comunque, approvati in via convenzionale da tutti i condomini.

È poi decisivo precisare che i consumi presunti riguardavano altri tre condòmini e non i ricorrenti, che non avevano subìto alcun danno dalla rilevazione dei dati. Per finire, esula dal raggio d’azione di una corte di legittimità, disporre i “controlli” sul funzionamento dei contabilizzatori, negati dai giudici di merito. La Cassazione dirime così una disputa su apparecchi che, dopo la proroga, dovranno essere installati obbligatoriamente entro giugno 2017.

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