L'esperto rispondeCondominio

Prorogate le agevolazioni sulle case di classe «A»

Marco Zandonà

La domanda

In caso di acquisto di un'unità immobiliare residenziale di classe energetica A da un'impresa costruttrice, è detraibile dall'Irpef l'Iva pagata in acconto nel 2016, qualora il rogito definitivo venga stipulato non nel 2016, ma a gennaio 2017?

La risposta è affermativa. Infatti, anche per gli acquisti stipulati nel 2017, di case nuove o riqualificate, in classe A o B, si applica la detrazione pari al 50% dell’Iva. Il Dl 244/2016 (“decreto milleproroghe”) ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’incentivo all’acquisto di case energetiche introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 56, della legge 208/2015) e in vigore fino allo scorso 31 dicembre.Con la proroga, la detrazione verrà riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del 2017, compresi quelli intervenuti da gennaiofino alla data di entrata in vigore della disposizione. Deve ritenersi, infatti, che quest’ultima operi con efficacia retroattiva, rendendo applicabile l’agevolazione in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.Ulteriore effetto dell’estensione dei termini dell’incentivo è quello di superare la problematica connessa al versamento, nel 2016, di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017, che era stata sollevata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 20/E/2016. In tal caso, infatti, essendo sia gli acconti che l’atto di trasferimento intervenuti in annualità agevolate (2016-2017), la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’Iva complessivamente pagata sull’acquisto dell’abitazione (acconti e saldo).

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