L'esperto rispondeCondominio

Acqua, l'amministratore deve rilevare i consumi

Silvio Rezzonico

La domanda

Risiedo in un condominio composto da 53 proprietari. Il costo dell'acqua viene diviso in base ai metri cubi risultanti dalla lettura di ciascun contatore, e la lettura viene effettuata autonomamente da ogni condomino. Si consentono, così, talune rilevazioni arbitrarie e anomale. L'amministratore mi ha informalmente confermato che vi è una differenza non trascurabile fra la somma dei consumi dichiarati dai condòmini e quelli effettivi, risultanti dalle bollette a carico del condominio. Il costo complessivo viene suddiviso fra i condòmini in relazione ai singoli consumi dichiarati e, di fatto, chi meno dichiara meno paga. È legittimo il modus operandi dell'amministratore? È mio diritto pretendere che i consumi vengano invece rilevati dall'amministratore stesso o da un suo incaricato esterno (con costi a carico del condominio), al fine di avere rilevazioni oggettive?

La ripartizione delle spese dell'acqua in base al consumo, per il tramite di contatore, dev'essere fatta nel rispetto – oltre che del regolamento condominiale – dell’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale, «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».L’amministratore, a norma dell’articolo 1130, n. 2, del Codice civile, è comunque tenuto a «disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini». Dunque, in presenza di anomalie nell’utilizzo del contatore, l’amministratore – in base ai propri poteri-doveri ex articolo 1130 del Codice civile, o in base a una delibera assembleare che egli abbia l’obbligo di eseguire – deve disporre che la rilevazione dei consumi avvenga sotto il proprio controllo o sotto il controllo di una ditta esterna a ciò deputata.In mancanza, il lettore può chiedere l’applicazione dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, secondo il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».

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