Condominio

Le deleghe validamente spendibili in assemblea

di Giuseppe Bonura

Il problema che affrontiamo in questa sede riguarda il rapporto esistente tra il contenuto dell'art. 67, comma I, disp. att. c.c. così come novellato dalla Legge 220/2012, entrata in vigore nel giugno del 2013, riguardante la determinazione del numero massimo di deleghe legittimamente conferibili in un condominio composto da oltre 20 unità immobiliari ed eventuali diverse disposizioni del regolamento di condominio.
In tale norma, relativamente al numero dei condomini che possono farsi rappresentare dalla stessa persona è stato, infatti, espressamente stabilito che “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale“; con ciò volendo evidentemente limitare, mediante espressa previsione legislativa, il numero di deleghe da attribuire in sede di adunanza in capo ad una stessa persona al fine di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
Premesso quanto sopra dobbiamo però osservare che l'articolo in questione non rientra tra quelli dichiarati inderogabili dall'art. 1138 IV comma del codice civile con la conseguenza che il contenuto dello stesso può essere modificato da diversa volontà contenuta nella disposizione di un regolamento condominiale sia esso di natura assembleare o contrattuale rappresentando una sorta di lex specialis che consente di disciplinare vita ed attività dell'ente di gestione.
Il regolamento si definisce “contrattuale” quando viene predisposto dall'unico originario proprietario dell'intero edificio o dal costruttore in quanto, essendo specificamente richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari, è accettato da tutti i condomini che restano obbligati al rispetto delle disposizioni ivi contenute. Si definisce, invece, “assembleare” quello riservato all'autonoma volontà dei condomini, i quali ne curano la formazione e provvedono poi ad approvarlo in assemblea con il consenso della maggioranza degli intervenuti portatori di almeno la metà del valore dell'edificio.
Peraltro, in merito alla possibilità che detto documento possa validamente regolare numero e modalità di conferimento delle deleghe si è anche espressa, in più occasioni, la Corte di Cassazione. In particolare, con la decisione del 29 maggio 1998 n. 5315, la Suprema Corte affrontò il problema della validità di una clausola regolamentare che stabilisse una limitazione del numero massimo di deleghe conferibili e dichiarò la legittima di tale clausola statuendo che la limitazione contenuta nel regolamento di condominio non pregiudica l'inderogabile diritto di ogni condomino di farsi rappresentare nell'assemblea, stabilito dall'art. 67 disp. att. cod. civ., ma si limita solo a regolarne l'esercizio.
Concludendo, in virtù del disposto del citato art. 1138 c.c. circa la tassativa indicazione delle disposizioni inderogabili, si ritiene che il regolamento di condominio che contenga specifiche disposizioni in relazione al numero delle deleghe conferibili per la partecipazione all'assemblea condominiale continui a spiegare la propria validità nei confronti di tutti i condomini anche qualora dette disposizioni siano difformi da quelle contenute nel novellato art. 67, I comma, disp. att. c.c..

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