Condominio

La conformita' degli impianti tra Di.Co. e Di.Ri.

di Antonio De Marco

A più di otto anni dalla pubblicazione del D.M 37/2008, molte volte si equivoca ancora sulla conformità degli impianti.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2018 n. 37 ( G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008 ), intitolato “ Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quattordiecies, comma 13 lettera a), della legge 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” , entrato il vigore il 27.03.2008, costituisce evoluzione e aggiornamento della già nota legge 46/1990, riportante Norme per la Sicurezza degli Impianti.
La Dichiarazione di Conformità – Di.Co.
La dichiarazione di conformità, prevista all'art. 7 del precitato decreto, deve essere rilasciata, alla fine dei lavori, dall'impresa installatrice – abilitata, su apposito modello, nel caso di nuovo impianto, trasformazione di impianto, ampliamento di impianto, manutenzione straordinaria
Il rilascio della Dichiarazione di Conformità, costituisce un documento impegnativo, in quanto l'impresa installatrice attesta la rispondenza alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche ( vedasi norme CEI-UNI ecc.. ), la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato.
La dichiarazione di conformità deve contenere una serie di allegati e cioè:
-Progetto, in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT ( schemi, specifiche, classificazione ambienti, ecc..) che in alcuni casi può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa, mentre in altri casi deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale.
-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati ( condutture, apparecchiature, ecc..).
-Riferimento a precedenti dichiarazioni di conformità con attestazione di congruità tra lo stato pregresso e quello realizzato.
-Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
I Requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice e gli obblighi di progetto
Bisogna precisare che, prima dell'installazione, gli impianti devono essere “progettati”.
Per la progettazione esistono due percorsi:
-Oltre determinate soglie ( definite all'art. 5 del D.M. 37/2008 ) , il progetto deve essere redatto da professionista abilitato iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.
-Sotto le soglie, il progetto, che deve essere comunque predisposto, può essere redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Per eseguire gli impianti l'impresa deve essere “abilitata”: si considera abilitata, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
I)L'impresa deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane ( se trattasi di ditta individuale) oppure al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura.
II)L'imprenditore individuale oppure il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto, con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
b)diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore di attività degli impianti, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni presso un'impresa del settore, ecc…
c)titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di impresa del settore, ecc…
d)prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata per almeno tre anni, ecc….
La Dichiarazione di Rispondenza – Di.Ri.
La dichiarazione di rispondenza, rappresenta un'opzione per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del 27.03.2008 ( data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 ), quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.
In questi casi, la Dichiarazione di Rispondenza assume la stessa rilevanza della Dichiarazione di Conformità.
Come per la progettazione degli impianti, anche la Dichiarazione di Rispondenza, può seguire due percorsi:
-Oltre determinate soglie ( definite all'art. 5 del D.M. 37/2008 ) , la Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatto da professionista abilitato, iscritto da almeno cinque anni, ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.
-Sotto le soglie, può essere redatta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni, il ruolo di Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Evidentemente, in entrambi i casi, per redigere la Di.Ri. occorre svolgere ispezioni ed accertamenti sull'impianto per verificare i requisiti essenziali di funzionalità e sicurezza.
Al pari della Di.Co., alla Di.Ri. devono essere allegati:
-Schema di impianto in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT ( schemi unifilari, funzionali, topografici, ecc.. )
-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati ( condutture, apparecchiature, ecc..).
Nella sostanza, la Di.Co. e la Di.Ri., attestano la conformità e come tali devono descrivere come è stato realizzato l'impianto e quali norme tecniche sono state seguite.
Solo per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 ( 13 marzo 1990), la conformità si riferisce alla verifica di requisiti minimi ed essenziali per la sicurezza elettrica.
Ambito di applicazione della Di.Ri
Le verifiche per la redazione della DI.RI. si possono applicare a tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e cioè:
a)-impianti elettrici di energia all'interno degli edifici;
b)- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere ( dati, tvcc, antintrusione, ecc..);
c)-impianti di riscaldamento, climatizzazione, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione forzata dei locali ( VMC Ventilazione meccanica controllata, ecc.);
d)-impianti idrici di adduzione dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche ed usate;
e)-impianti di adduzione del gas ( metano, gpl, ecc.), compreso l'evacuazione prodotti della combustione, e la ventilazione dei locali ;
f)-impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g)-impianti di protezione antincendio ( reti di idranti, sprinkler, estinzione a gas, rivelazione incendio, ecc..)
Evidentemente le ispezioni e gli accertamenti volti al rilascio della Di.Ri. devono comprendere l'analisi del tipo di ambiente, la posa delle condutture, la dislocazione dei componenti, il tipo di materiale utilizzato, ecc.. in base alle specifiche norme.
Ad esempio per gli impianti di adduzione gas, occorre verificare le condizioni e la tenuta dell'impianto, i sistemi di ventilazione dei locali, l'evacuazione dei prodotti di combustione, mentre per gli
impianti elettrici di energia, occorre esaminare tipo di ambiente e relativi rischi ( elettrico, sovratensioni, posa delle condutture, protezione contro il corto-circuito ed il sovraccarico, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti, ecc…).
Omologazione di impianto elettrico e adempimenti INAIL per i datori di lavoro
Nei luoghi di lavoro, gli impianti elettrici, sono soggetti a specifico adempimento, finalizzato al controllo del rischio elettrico, con particolare riguardo alla scossa elettrica per gli addetti che utilizzano apparecchi e/o apparati elettrici –elettronici.
La dichiarazione di conformità, rilasciata a fine lavori ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto, secondo il Modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio 2010, oppure la Di.Ri. rilasciata ai sensi del comma 6) dell'art. 7, costituiscono omologazione di impianto anche ai fini della sicurezza elettrica.
A completamento di quanto sopra, si ripota che l'art. 2 < Messa in esercizio e omologazione di impianto >, del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, prevede quanto segue:
1.La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2.Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente.
3.Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive SUAP, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al suddetto.
La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/2001.
Compravendita di immobili : rogito e cessione
Prima del 25.06.2008, la norma prevedeva l'obbligo, al momento del trasferimento dell'immobile, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti ( Di.Co. oppure Di.Ri. ) e la clausola di garanzia con cui il proprietario / venditore assumeva su di sé la responsabilità, in merito a funzionalità e sicurezza degli impianti.
L'articolo 13 del D.M.37/2008, prevede: i proprietari di immobili conservano la documentazione tecnica- amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza.
Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Di fatto, in sede di rogito, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità, ma è comunque opportuno specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza.

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