Condominio

Il comproprietario va sempre chiamato in causa

di Cesare Trapuzzano

Con la sentenza n. 4193 del 16 febbraio 2017, la seconda Sezione della Cassazione civile (estensore Antonio Scarpa) ha stabilito il principio secondo cui l’azione a tutela del decoro architettonico dell’edificio in condominio, per effetto di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprietà esclusiva, quando sia diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone, richiede il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari dell’appartamento. La condanna all’abbattimento incide infatti sull’esistenza dell’oggetto della comproprietà di persone estranee al processo.

Nel caso in questione, sia in primo grado che in appello, era accolta la domanda riconvenzionale proposta dal condominio convenuto e disposta la condanna a rimuovere le pensiline di copertura realizzate sul terrazzo dell’appartamento di chi aveva avviato la cuasa, in quanto pregiudizievoli per il decoro del fabbricato e lesive del regolamento condominiale e dell’articolo 1122 del Codice civile. La Cassazione, su ricorso del coniuge soccombente, ha rilevato la violazione del contraddittorio e l’irregolare costituzione del rapporto processuale, in quanto l’appartamento sul cui terrazzo erano state collocate le pensiline oggetto della statuizione di rimozione era di proprietà non soltanto di chi era stato condannato alla rimozione ma anche di sua moglie. La mancata citazione di uno dei «litisconsorti necessari» costituisce vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è stata stata annullata con rinvio.

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