Danni da infiltrazioni causati dalla guaina del terrazzo
Dal quesito sottoposto si evince che il lastrico solare che ha subito il danno è attribuito in uso esclusivo o è di proprietà esclusiva del condomino che abita nell'attico. Si evince altresì che il predetto lastrico svolge una funzione di copertura, totale o parziale della palazzina. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato (con Sentenza n. 9449 depositata il 10 Maggio 2016) il tema del riparto di responsabilità per i danni provocati dal lastrico solare in uso esclusivo di uno dei condomini, affermando che “dei danni da infiltrazioni risponde sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio”. Ciò perché la funzione di copertura dell'intero edificio propria del lastrico solare, ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). In mancanza di prova della riferibilità esclusiva del danno, si applica l'art. 1126 cod. civ.: le spese di riparazione e imbiancatura sono attribuite per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.