I dati degli inquilini e la privacy dell’anagrafe condominiale
Ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c. , l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità oltre che dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali anche di coloro che sono titolari di diritti personali di godimento. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni che devono essere richiesti dall'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili. Non è pertanto necessaria l'autorizzazione del proprietario dell'immobile locato. In definitiva, tra i dati che l'amministratore deve per legge comunicare vi sono anche quelli riguardanti i conduttori. Essi partecipano alla gestione delle cose comun e come tali hanno per esempio diritto di essere convocati per partecipare a specifiche assemblee (art. 10, l. 392/98). I conduttori, come i proprietari, devono rispettare il regolamento condominiale e devono concorrere alle spese condominiali (cfr. art. 9 l. n. 392/78).