L'esperto rispondeCondominio

Videocamera all’ingresso del negozio: serve il permesso del condominio?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un condòmino avente un'attività commerciale al piano terreno di un condominio vorrebbe installare, per ragioni di sicurezza, delle telecamere di videosorveglianza. Nello specifico il condòmino chiede di poter installare le telecamere sull'esterno dell'unità immobiliare sopra gli ingressi. Considerando che l'ingresso dell'attività e vicina ad una delle scale del condominio e, dunque, potrebbero inquadrare anche i condòmini che accedono ai propri alloggi, è possibile tale installazione senza ledere il diritto alla privacy? Nel caso fosse necessaria una delibera assembleare quali sono le maggioranze previste e quali unità immobiliari bisogna considerare interessate?

Con l'art. 1122 ter c. c. il legislatore della Riforma del condominio (legge 220 dell'11 dicembre 2012) ha disciplinato la materia della videosorveglianza (condominiale) prevedendo che “le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell'art. 1136”.
La norma si riferisce dunque esclusivamente all'installazione “sulle parti comuni”. L'oggetto della relativa delibera assembleare è considerato un'”innovazione agevolata” (quorum previsti dal comma 2 dell'art. 1136 cod. civ.) con l'ulteriore conseguenza della ripartizione dei relativi costi tra tutti i condomini, secondo le rispettive quote millesimali.
L'interprete della nuova norma deve però tenere conto dei principi espressi nei “provvedimenti generali” del Garante della privacy (29 aprile 2004 e 8 aprile 2010, “Riprese nelle aree comuni”) che contengono una precisa regolamentazione della videosorveglianza in ambito condominiale, e dai quali possono dedursi utili indicazioni anche per quanto riguarda l'istallazione di videocamere nell'ambito delle porzioni di proprietà esclusiva.
Avendo riguardo alle predette coordinate e concentrando l'esame alla sottoposta ipotesi delle riprese video effettuate da un singolo condomino per sorvegliare la propria unità immobiliare e a fini esclusivamente personali (qualora le immagini non vengano diffuse o comunicate a terzi) il Garante ha anzitutto escluso che la questione rientri tra le norme dettate dal Codice della privacy. Tuttavia, il Garante si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché le installazioni “private” rispettino le disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati, anche al fine di evitare di incorrere in illeciti (anche penali).
Sebbene il singolo condomino non sia obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, egli dovrà tuttavia installare le telecamere in modo da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l'angolo di ripresa dovrà comprendere soltanto la porta di casa e non tutto il pianerottolo.
Si suggerisce peraltro l'opportunità, benché secondo quanto riferito e nel rispetto dei richiamati canoni non sia “obbligatorio” il rispetto del Codice della Privacy, di segnalare comunque con appositi cartelli la presenza delle telecamere (eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante della Privacy).
Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni sia il singolo che il condominio nel caso di istallazione comune potranno vedersi applicate le sanzioni sia civili che penali poste a tutela della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre al risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
L'installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo (es. illeciti già occorsi, attività rischiose come la custodia di denaro, valori o altri beni). In quest'ultimo caso deve tenersi conto della necessaria valutazione di proporzionalità (cfr. art. 11, Codice privacy) in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (allarme, blindatura di porte e portoni, cancelli automatici).
Con riferimento alla richiesta circa la necessaria autorizzazione assembleare, (ferma la permanenza dell'angolo visuale sulle sole porzioni di proprietà esclusiva) deve tenersi in considerazione dell'art. 1122 del Codice civile (Opere su parti di proprietà o uso individuale). Questo stabilisce che “il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio” e che “in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.”
Pur non essendo l'istallazione di impianti destinati alle singole unità abitative soggetta ad autorizzazione, deve comunque tenersi (poiché il sistema sembra destinato ad essere istallato su di una parte comune) conto del successivo art. 1122 bis. (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). Questo prevede che le installazioni di impianti non centralizzati (tra i quali può rientrare estensivamente la videosorveglianza privata) devono essere realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio.
È pertanto consentita, senza un passaggio in assemblea, l'installazione di impianti destinati al servizio di singole unità del condominio oltre che sulle parti di proprietà individuale dell'interessato anche su ogni idonea superficie comune. Qualora, invece, si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©