Condominio

Il vincolo pertinenziale scatta anche a distanza

di Alessandro Galimberti

Tra l'immobile e la sua pertinenza non deve esserci necessariamente un collegamento materiale e strutturale. Al contrario, il “legame” tra il bene principale e la pertinenza è solo di natura economico-funzionale, quindi sussiste anche “a distanza”.
La Cassazione (Seconda sezione civile, sentenza 3991 depositata il 15 febbraio) torna a riposizionare, è il caso di dire, abitazioni, uffici, fabbriche e rispettivi garage, ripostigli, manufatti e simili.
La questione analizzata dai giudici riguardava il caso – molto frequente nella pratica – della vendita di un immobile e dell'intero cortile annesso, cortile sul quale però insisteva anche il gabbiotto dell'impianto di condizionamento della parte venditrice. Proprio per gestire l'impianto, la signora che aveva ceduto il fondo aveva continuato ad utilizzare il cortile, alternativamente a titolo di servitù o di usucapione, comportamento che il compratore ha cercato di far cessare per via giudiziaria. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto alla signora l'usucapione abbreviata sul manufatto contenente l'impianto di climatizzazione, mentre l'Appello aveva riqualificato il manufatto appunto come pertinenza – nonostante fosse fisicamente “separata” dalla cosa principale.
La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che nel codice civile non c'è alcuna specificazione del nesso di pertinenzialità, se non appunto che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa” (articolo 817), a prescindere dalla loro connessione materiale. E del resto la Cassazione già i anni lontani (2278/90, 974/82 e 2280/82) aveva fissato i principi dell'instrumenda fundi, che i giudici oggi indicano come “vero e proprio archetipo della categoria”.

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