Condominio

Se la delibera è formalmente regolare è inutile impugnare il solo decreto ingiuntivo

di Paolo Accoti

Riscaldamento centralizzato, anche in caso di distacco si rischia di pagare le spese se si impugna il decreto ingiuntivo ma non la delibera che ha stabiulito e ripartito la spesa e sulla quale siu è basato l’ammiistratore chiedere i contributi e, successivamente, il decreto ingiuntivo stesso.

Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Roma, nella sentenza pubblicata in data 21 gennaio 2017.

È infatti principio pacifico quello per cui la delibera di approvazione delle spese e del relativo riparto, non solo costituisce titolo idoneo a legittimare l’ingiunzione di pagamento, in base all’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ma anche a richiedere la provvisoria esecuzione della stessa.

Tale debito permane sinché vige la delibera, se questa non viene sospesa nel giudizio di impugnazione afferente la legittimità della stessa, conseguentemente, nell’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo non potranno essere poste questioni riguardanti la validità della deliberazione - che potrà essere contestata unicamente con l’impugnazione di cui all’articolo 1137 del Codice civile - ma, esclusivamente, argomenti che attengono all’esistenza del debito, alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione di pagamento o, ancora, al verbale della delibera assembleare.

La questione di cui si è occupato il Tribunale capitolino riguarda l’opposizione proposta da alcuni condòmini avverso il decreto ingiuntivo con il quale il condominio gli intimava il pagamento di somme di denaro, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di contributi condominiali per spese di riscaldamento, per come risultanti dal bilancio consuntivo e relativa ripartizione regolarmente approvati dall’assemblea condominiale.

I condòmini opponenti eccepivano la circostanza per cui la loro unità immobiliare non era servita dal riscaldamento centralizzato, per essersene distaccati già da diversi anni, evenienza più volte comunicata per iscritto all’amministratore, conseguentemente, ritenevano che nulla fosse da loro dovuto a titolo di contributo per le spese del riscaldamento centralizzato. Ma il Tribunale di Roma rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo e condanna i condòmini al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal condominio.

Infatti, per la Corte di merito «la somma portata dal decreto ingiuntivo risulta dalla delibera dell’assemblea condominiale (...)» e «la delibera dell’assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé (...)». E quindi, spiega il Tribunale, la contestazione sul fatto che gli impianti dei condòmini opponenti siano distaccati «appare però improponibile in questo giudizio, in quanto essa si risolve in una censura avverso la delibera , censura che avrebbero dovuto essere proposta a mezzo di specifica impugnazione della stessa delibera», senza limitarsi a opporsi al decreto ingiuntivo .

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