Condominio

Omessa consegna della contabilità: scatta l’appropriazione indebita

di Paolo Accoti

L'omessa consegna della contabilità finalizzata ad impedire la verifica della gestione e configura l'appropriazione indebita dell'amministratore.
L'art. 646 Cp delinea il reato di appropriazione indebita che si integra allorquando il soggetto attivo, nel caso di specie, l'amministratore di condominio, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Il reato risulta perseguibile d'ufficio in presenza delle circostanze per le quali, l'autore dell'illecito, nella commissione del reato abbia abusato dell'autorità o delle relazioni domestiche e di ufficio ovvero della sua qualità di prestazione d'opera, del rapporto di coabitazione o di ospitalità.
Il dettato della norma risulta chiaro nella sua formulazione raffigurando l'ipotesi delittuosa oltre che nell'evenienza tipica dell'appropriazione del denaro, anche in caso di sottrazione di cose mobili altrui, nelle quali rientrano a pieno titolo anche i documenti contabili di pertinenza del condominio.
A ribadirlo è la II sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 43402/2016.
La vicenda giudiziaria vedeva alla <<sbarra>> un amministratore imputato del reato di sottrazione indebita, tra le altre cose, dei documenti del condominio, nella fattispecie concreta della documentazione contabile relativa al condominio dallo stesso amministrato.
La Corte d'Appello di Cagliari dopo aver accertato, all'esito della espletata istruttoria, la sussistenza del reato ascritto in capo all'amministratore ha, tuttavia, dichiarato lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Ricorre per cassazione il medesimo imputato, lagnandosi tra le altre cose del vizio di motivazione e dell'inesistenza dell'elemento materiale del reato, vale a dire, la non esistenza del fatto materiale addebitato all'amministratore, in particolare, l'appropriazione della documentazione contabile e, con riferimento alla stessa, la mancanza del dolo specifico rappresentato dall'ingiusto profitto, che deve immancabilmente sorregge l'ipotesi di reato.
Tanto è vero che, affinché si possa parlare di appropriazione indebita occorre innanzitutto la disponibilità materiale del bene, estrinsecantesi nel possesso ovvero nella mera detenzione del bene di pertinenza altrui, l'atteggiarsi nei confronti di quel bene come se fosse proprio (uti dominus), pertanto, nell'ipotesi tipica omettendo di restituirlo e, in ogni caso, con l'intenzione di trarne, per sé o per altri, un ingiusto profitto evenienza, che nel caso concreto, l'imputato riteneva non sussistere nella omessa consegna della documentazione contabile.
La Corte di Cassazione, in prima battuta, considera il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'imputato a veder cassata una sentenza che, comunque, ha dichiarato l'estinzione del medesimo reato in forza dell'intervenuta prescrizione.
Causa di estinzione che precluderebbe qualsiasi valutazione di legittimità in merito alla presenza di vizi della sentenza gravata, essendo la pronuncia di proscioglimento dal reato incompatibile con l'eventuale cassazione della sentenza e, pertanto, con l'annullamento della stessa (Cass. pen. 40799/2008).
Ad ogni modo, nell'esaminare incidentalmente gli altri motivi di ricorso, tra cui quello sopra ricordato in merito alla mancanza dell'ingiusto profitto e all'assenza del fatto materiale relativo alla sottrazione dei documenti, la Suprema Corte ritiene che <<dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince la finalizzazione della condotta dell'imputato consistente nell'omessa restituzione al condominio dal medesimo amministrato della documentazione contabile, da ricollegarsi all'evidente finalità di non permettere al condominio di accertare l'inesatta amministrazione: omessi pagamenti di servizi (assicurazione dell'immobile, acqua, gas) goduti dal condominio pur essendo state messe a disposizione dell'imputato le somme necessari>>.
In altri termini, l'ingiusto profitto sarebbe rinvenibile dalla volontà dell'amministratore di impedire una corretta ricognizione della sua gestione immobiliare e, pertanto, finalizzata ad occultare l'omissione di alcuni pagamenti di cui lo stesso avrebbe dovuto farsi carico, avendo ricevuto dai condòmini le somme necessarie allo scopo.
Peraltro, il delitto di appropriazione indebita, di cui all'art. 646 Cp, risulterebbe perfezionato a prescindere dalla legittimità, o meno, delle modalità di nomina e revoca dell'amministratore adoperate dall'assemblea dei condòmini.
Tanto è vero che, sempre di recente, la Corte di legittimità ha ritenuto come <<ai fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non può ritenersi determinante la ritualità o meno della convocazione dell'assemblea che aveva revocato il ricorrente dalla carica di amministratore del condominio>> (Cass. 38660/2016).
Ciò posto, appare altamente consigliabile che l'amministratore, una volta cessato dalla carica, consegni tutta la documentazione relativa al condominio sino ad allora amministrato nella mani del nuovo amministratore, facendo l'opportuno passaggio di consegne, ovvero dei condòmini richiedenti e tanto, a prescindere dalle motivazioni che potenzialmente lo stesso potrebbe addurre, siano esse procedurali, afferenti al procedimento di sfiducia o revoca ovvero economiche come, ad esempio, il mancato pagamento delle proprie competenze professionali, tanto al fine di evitare importanti conseguenze sia da un punto di vista penalistico, come l'ipotesi del reato di appropriazione indebita, che da un punto di vista prettamente civile, come una azione per il risarcimento del danno cagionato dall'omessa pronta consegna della documentazione richiesta

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