Condominio

Sopraelevazione, per il permesso edilizio non serve il consenso degli altri condòmini

di Edoardo Valentino

La vicenda, che esprime un orientamenti di ampia liberalizzazione degli interventi di sopraelevazione, inizia quando un’amministrazione comunale emette una ordinanza con la quale viene negato a un privato, proprietario di un appartamento sito all'ultimo piano di un condominio, il permesso di costruire una struttura sopraelevata. Secondo il Comune, infatti, la domanda di variante alla concessione edilizia richiesta dal privato – che avrebbe consentito di sopraelevare – sarebbe stata carente «della liberatoria dei soggetti aventi diritto sulle parti oggetto di intervento in quanto l'intervento proposto si configura nella fattispecie dell'innovazione, così come definita dall'articolo 1120 del codice civile».
Il proprietario dell'appartamento, però, ricorre al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento il quale, con sentenza datata 6 febbraio 2017, gli dà ragione.
In particolare il Giudice specificava come nel caso in oggetto non potesse trovare applicazione l'articolo 1120 del Codice Civile, bensì l'articolo 1127 che afferma «il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare».
In sostanza, quindi, deve considerarsi priva di rilievo la carenza dell'assenso alla costruzione da parte dei condomini dei piani sottostanti ai fini della concessione del permesso di costruire.
Aggiunge il Tribunale Amministrativo che il diritto di sopraelevare spetta per legge al proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano dello stabile e che «peraltro l'articolo 1120 cod. civ. trova unicamente applicazione alle innovazioni regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare».
Il diritto in oggetto spetta di diritto a chiunque sia proprietario dell'ultimo piano del palazzo (spetta a più persone in caso di comproprietà) e si manifesta tanto nella possibilità di edificare nuovi piani quanto in quella di trasformare le strutture esistenti con aumento sia di superfici che di volumetrie.
Per quanto riguarda i limiti a tale diritto, inoltre, il Tribunale specifica come questi siano previsti dal II e III comma dell'articolo 1127 del Codice Civile e che consistano nella conformità dei progetti alle normative in materia di edilizia, limitando la possibilità per gli altri condomini di opporsi a tali opere solo ai casi in cui vi siano ragioni di ordine architettonico o «di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti».
Pare quindi importante sottolineare come questa decisioni da un lato sottolinei e limiti a pochi casi le eccezioni degli altri condòmini in caso di sopraelevazione e dall'altro confini il diritto di muovere le eccezioni solo al termine dei lavori e non come condizione necessaria a priori per darvi inizio.

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