Condominio

Chi diserta l’incontro di mediazione paga il contributo di lite

di Luana Tagliolini

Il dissenso alla mediazione , ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato. Diversamente, l’ omessa partecipazione all’incontro di mediazione va interpretato come assenza ingiustificata, con conseguenti sanzioni, sia sul piano processuale sia su quello pecuniario. Lo ritiene il Tribunale di Vasto in un’ordinanza del 6 dicembre 2016.

Se la parte invitata in mediazione non si presenta e anticipa, per iscritto, il rifiuto di partecipare al primo incontro, tale atto, ‹‹di mera cortesia, non ha …. alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte ed a esonerarla dalle conseguenti responsabilità››.

Il giudizio era su una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo (per tassi di interesse usurari), materia che rientra nelle controversie per le quali il previo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità (Dlgs 28/2010, articolo 5, comma 1-bis). La banca convenuta non si era presentata al primo incontro, limitandosi a far pervenire all’organismo di mediazione una lettera in cui esponeva l’intenzione di non partecipare e i motivi.

Il Tribunale, richiamando sue precedenti pronunce, ha precisato che la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è una condotta assolutamente doverosa, salvo ‹‹giustificato motivo impeditivo, che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità›› (come nel caso di malattia), nel qual caso il mediatore ha il dovere professionale di darne atto e adottare iniziative per assicurare la presenza personale della parte, magari disponendo un rinvio del primo incontro (ordinanza 23 giugno 2016).

Altrimenti, il diniego al consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa sia stata preceduta dalle informazioni che il mediatore, al primo incontro, è tenuto a dare su funzione e modalità di svolgimento della mediazione, possibili vantaggi rispetto a soluzioni giudiziali. Ma, soprattutto, le informazioni devono permettere al chiamato di valutare la fondatezza della propria convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto (ordinanza 23 aprile 2016).

Pertanto, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza, annuncia la propria assenza, si deve ritenere che il dissenso non sia validamente espresso: a prescindere dalle argomentazioni giustificative, la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole e informata.

Il mediatore non è tenuto ad esaminare nel merito la comunicazione scritta né a darne conto nel verbale del primo incontro.

In sede di causa, invece, ci sono i presupposti per condannare - ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs 28/2010 - la parte assente a pagare una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In questo senso si sono espressi i Tribunali di Ascoli Piceno (ordinanza 6 giugno 2016 e sentenza n. 714/2015), Roma (sentenza 17 dicembre 2015), Firenze (ordinanza 3 giugno 2015). E ciò vale a prescindere del tutto dall’esito del giudizio di merito (Tribunale di Termini Imerese, ordinanza 9 maggio 2012, e Tribunale di Mantova, ordinanza 22 dicembre 2015).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©