Il locatore non ha obblighi di modifiche se lo scaldacqua funziona ed è a norma
È principio consolidato della Corte di cassazione che le obbligazioni del locatore, previste dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile, non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto; ugualmente, il locatore non è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cassazione, n. 1922/2015, 24987/2014, 2458/2009). Conseguentemente, non sussiste obbligo per il locatore di sostituire lo scaldacqua, salvo che lo stesso non sia guasto o che l'obbligo specifico sia contenuto nel contratto.
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