L'esperto rispondeCondominio

I limiti all’impugnativa nel supercondominio

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Sono proprietario di un immobile nel condominio xy di un supercondominio, che consta di 20 residence, ciascuno dei quali costituito in condominio. Si chiede se:- al condomino del condominio xy spetta copia del verbale dell’assemblea alla quale ha partecipato il rappresentante del condominio xy;- è ammessa l’impugnazione da parte di un condomino del condominio xy della delibera assembleare approvata anche dal rappresentante del condominio xy;- in caso di risposta affermativa, si chiede da quando decorra l'impugnativa di 30 giorni, per le delibere annullabili, tenuto conto che «il rappresentante … comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condomìni e l’amministratore riferisce solo in assemblea» e conseguentemente non tutti i condòmini sono informati delle decisioni assembleari.

L’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, ai commi terzo e quarto stabilisce che «(III) Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del Codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. (IV) Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominìi. L'amministratore riferisce in assemblea».Posto ciò, le delibere non saranno impugnate dal rappresentante, che ha solo i poteri indicati dall’articolo 67 citato, potere di impugnazione che dovrebbe ritenersi in capo ai singoli condomini. Il termine sembra essere quello stabilito dall’articolo 1137 (per il rinvio fatto dall’articolo 1117 bis alla disciplina del condominio, anche se per il supercondominio) dalla data dell’assemblea del supercondominio o dalla data della comunicazione del rappresentante ai suoi condomini.Si ritiene che il condomino dissenziente, che voglia impugnare, abbia diritto ad avere copia del verbale dell’assemblea di supercondominio. Non potrà, però, impugnare la delibera che sia stata approvata anche dal rappresentante del suo condominio.

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