Condominio

La mediazione richiede la presenza della parte

di Marco Marinaro

Nella mediazione occorre la presenza personale della parte. È improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo se il giudice dispone la mediazione e l’opponente resta assente al primo incontro, delegando l’avvocato al solo fine di rappresentare ostacoli (non oggettivi) a proseguire. Ne consegue la conferma del decreto. Sono le conclusioni di un’ampia sentenza del 20 gennaio del Tribunale di Pavia (estensore Marzocchi), in due giudizi riuniti sulle opposizioni a due decreti ingiuntivi per un’articolata prestazione contrattuale tra società ai quali erano contrapposte speculari domande riconvenzionali.

Dopo l’istruttoria testimoniale e nonostante l’istanza dell’opponente di proseguire con una prova testimoniale delegata e una Ctu, il giudice disponeva la mediazione rilevando che dai verbali di udienza emergevano proposte e controproposte e una disponibilità a negoziare da valorizzare in una procedura di mediazione, «ben più adatta della sede giudiziale alle richieste di rinvio per la pendenza di trattative».

Il Tribunale aderisce all’orientamento della Cassazione secondo cui onerato dell’avvio della mediazione è l’opponente (sentenza 24629/2015), nonostante il motivato dissenso di molti Tribunali (per tutti, la sentenza di Firenze del 15 febbraio 2016, estensore Breggia). La sentenza di Pavia rileva che la mediazione pur avviata dalla parte opposta (non onerata ex lege e tantomeno ex officio iudicis) non si svolgeva regolarmente, in quanto la parte opponente non si presentava all’incontro, limitandosi a delegare il suo difensore e a comunicare al mediatore i motivi della sua impossibilità a partecipare alla procedura. All’udienza di rinvio la parte opposta proponeva tempestivamente l’eccezione di improcedibilità, in esito alla quale la causa veniva decisa.

Proprio sull’analisi delle ragioni dell’assenza comunicate dall’opponente (una srl in liquidazione) si incentra la motivazione della declaratoria di improcedibilità: l’addotta mancanza di liquidità necessaria per gli oneri della mediazione non è credibile, perché il soggetto aveva sostenuto i costi per introdurre ben due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e, per sua ammissione, il patrimonio attivo della società in liquidazione era superiore al passivo. Non è credibile neanche la dichiarata disponibilità del legale rappresentante dell’opponente a tentare di risolvere la vicenda, ma fuori dalla mediazione.

L’opponente ha così dimostrato di non considerare la mediazione «con sufficiente impegno e serietà», ritenendola «un mero e inutilmente costoso adempimento burocratico da assolvere con la semplice presenza avanti al mediatore del difensore...per un semplice incontro informativo». Un chiaro sintomo «del comportamento della parte che, sottovalutando la mediazione, abusa invece del processo». Mancata partecipazione attiva equiparata dunque alla mancata partecipazione quale inerzia qualificata e sanzionata dall’ordinamento con la improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in esame con la definitività dei decreti ingiuntivi opposti.

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