L’ok dell'assemblea per il box interrato
Se abbiamo ben compreso, il lettore intende costruire un box nel sotterraneo comune, con accesso al giardino a lui riservato in godimento esclusivo. Con la costruzione del box, il condomino esegue peraltro una innovazione che, in assenza dei divieti di cui all’articolo 1120, ultimo comma, Codice civile, deve essere autorizzata dall’assemblea con le maggioranze degli intervenuti e almeno i 2/3 dei millesimi di proprietà. Se poi l’innovazione comporti pregiudizio alla statica, alla sicurezza, al decoro architettonico o impedisca il pari godimento del sotterraneo comune da parte degli altri condomini, l’innovazione deve essere autorizzata all’unanimità.Nessuna autorizzazione è invece richiesta per l’accesso al giardino in godimento individuale, sempreché non sussista violazione dei limiti di cui al richiamato articolo 1120, ultimo comma, Codice civile, fatto salvo il disposto dell’articolo 1122, ultimo comma, per il quale “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
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