Condominio

Molti interrogativi su ritenute, appalti e «precompilata»

di Saverio Fossati e Carlo Parodi

Nella legge di Bilancio 2017 è previsto ogni condominio sia obbligato a versare, quale sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore, la ritenuta d’acconto del 4% solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro, con obbligo di versamento comunque della stessa ritenuta soltanto entro le scadenze del 30 giugno e 20 dicembre. A prima vista la nuova disposizione è da considerare una semplificazione.

Se però si considera che il successivo versamento “congiunto” al 30 giugno o al 20 dicembre si può riferire a numerose fatture di data antecedente con necessità di registrare in qualche modo in fattura la relativa regolarizzazione anche ai fini della necessaria certificazione al fornitore del servizio, la “novità” determina una complicazione gestionale, che si aggrava quando l’anno di riferimento condominiale non è solare (1 gennaio/31 dicembre) ma ad esempio 1 maggio/30 aprile per gli esercizi contabili che considerano anche il servizio riscaldamento.

Inoltre, il recente Dm dell’Economia del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori debbano comunicare alle Entrate una serie di dati da inserire nella dichiarazione dei redditi «precompilata». Sul punto Fna-Federamministratori ha rilevato che questi dati non siano in formato tale da consentire al professionista una rapida elaborazione o estrazione. Per questo Fna ha chiesto al ministero dell’Economia, salvi eventuali ricorsi contro il decreto, una proroga del termine di almeno un anno, per consentire alla categoria di adeguarsi ed evitare sanzioni ingiuste.

Su questi nuovi adempimenti sorgono comunque da subito una serie di interrogativi, che dovranno essere affrontati all’agenzia delle Entrate. Eccoli.

1) Il nuovo metodo per le ritenute del 4% sugli appalti nuovo metodo opera già per il versamento delle ritenute in scadenza a gennaio 2017 e operate in dicembre 2016?

2) La soglia dei 500 euro è da intendersi in ragione della scadenza mensile o cumulando le ritenute mese dopo mese? Per esempio, con una ritenuta di 450 euro a febbraio e 51 a marzo, a marzo vanno versati 501 euro, oppure si verserà al 30 giugno?

3) Se si volesse proseguire ad effettuare la ritenuta con la vecchia modalità, cioè senza attendere il raggiungimento dei 500 euro, scatterebbero sanzioni?

4) Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica alle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati relativi a certe spese sostenute nel 2016 dal condominio. Secondo il Dm del Mef del 1° dicembre 2016 vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli «condòmini». Nelle «specifiche tecniche di trasmissione», già disponibili in bozza sul sito delle Entrate, si chiede di indicare se il soggetto è proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario o da inserire in «altre tipologie di soggetti». Dato che queste ultime tre categorie non sono configurabili come condòmini, vanno ugualmente inserite in comunicazione?

5) Nella comunicazione delle spese sostenute nel 2016 dal condominio, che l’amministratore deve inviare entro il 28 febbraio, vanno riportate anche le quote non pagate per morosità dai singoli condòmini?

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