Condominio

Elettrosmog, cambiano le misure

di Dario Aquaro

Con il decreto del 5 ottobre 2016, il ministero dell’Ambiente ha fissato i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture di edifici, ai fini della misura previsionale e della valutazione dell’impatto all’interno degli immobili.

Si tratta dei valori predefiniti che devono essere presi in considerazione dai gestori di impianti di telecomunicazioni che vogliono installare o potenziare l’apparato. E che devono perciò allegare all’istanza autorizzativa una relazione circa l’effetto elettromagnetico sui “recettori” (case, edifici pubblici, ospedali, eccetera) che si trovano attorno all’impianto stesso.

Se prima le valutazioni erano eseguite in corrispondenza dell’involucro degli edifici, adesso ne prendono infatti in esame lo spazio interno: motivo per cui va incluso nel calcolo l’assorbimento determinato dalle “schermature” delle pareti.

Linee guida attuative

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Dm 5 ottobre 2016 è un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Cem). Nasce dal cosiddetto decreto Crescita 2.0 (Dl 179/2012 convertito dalla legge 221/2012), che ha introdotto all’articolo 14, comma 8, alcune disposizioni integrative alle norme tecniche in materia di elettrosmog (Dpcm 8 luglio 2003).

Le linee guida fanno seguito all’altro decreto ministeriale già approvato (Dm Ambiente 2 dicembre 2014) relativo sia alle modalità con cui gli operatori forniscono all’Ispra e alle Arpa i dati di potenza degli impianti, sia ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali (per considerare la variabilità dell’emissione nell’arco delle 24 ore). Le tecniche di misurazione e rilevamento, e di calcolo previsionale, sono quelle indicate dalle norme Cei.

I valori di assorbimento

La definizione dei valori di assorbimento – come ha spiegato il ministero dell’Ambiente – è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell’Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto. Con lo scopo di misurare il valore di attenuazione del campo elettromagnetico (generato da impianti di teleradiocomunicazione) in presenza di pareti e coperture con finestre, o altre aperture analoghe.

Dunque, le facciate delle case vicine all’impianto quanto possono attenuare le onde elettromagnetiche? Per tener conto «delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza» – si legge nel Dm – vengono adottati tre fattori di riduzione:

• 6 decibel, per pareti e coperture senza finestra, o altre aperture simili, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz (ad esempio: telefonia mobile, wi-fi, digitale terrestre);

• 3 decibel, per pareti e coperture senza finestra o simili, in presenza di segnali inferiori a 400 MHz (ad esempio: radio Fm);

• zero decibel, invece, per pareti e coperture con finestre, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti («in considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre aperte”»).

In quest’ultimo caso, e solo «nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e alla realizzazione di reti mobili», il gestore può usare fattori di attenuazione diversi da zero, ma comunque compresi nell’intervallo tra 0 e 3 decibel. Deve però giustificare, certificare e documentare tale scelta con prospetti e fotografie, realizzati da un professionista. A quel punto, le agenzie potranno quindi rilasciare il parere ambientale di propria competenza, ma vincolandone la validità alle misurazioni con l’impianto attivo, per verificare il rispetto dei limiti e la correttezza dei documenti presentati.

Definizione delle aree

Per parete con finestra si intende qualunque porzione di un edificio, in corrispondenza di un piano, dove siano presenti delle aperture. E l’attenuazione pari a zero decibel è da considerare nel calcolo del campo elettromagnetico nelle aree: direttamente in linea di vista con l’antenna; ovvero per le quali la retta che congiunge l’antenna e un punto interno all’edificio non intercetta altro ostacolo se non la parete stessa. Quando invece la porzione di edificio al piano non presenta aperture, «dovrà essere applicata l’attenuazione da parete senza finestra per il calcolo del campo elettromagnetico (…) ad una quota di 1,5 m dal piano di calpestio».

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