Condominio

La responsabilità giuridica del verificatore di impianti termici

di Giulio Benedetti

I verificatori e i controllori di impianti termici nell'esercizio delle loro funzioni, delineate dall'art. 11 comma 18 del DPR 412/1993 e dal D.M. n. 37/2008, sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., sia per esclusione in quanto non essendo pubblici ufficiali nè esercenti di un servizio di pubblica necessita' , sia in quanto sono organi tecnici aventi specifica competenza tecnica i quali prestano il pubblico servizio , ordinato dal DPR 26/8/1993 n. 412, di controllo necessario ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizi dell'impianto termico e la sua rispondenza alle norme UNI - CIG ed ai dettati della legge 1083/1971 al fine di tutelare la pubblica incolumità . Tale qualifica non presuppone un rapporto di pubblico impiego tra il verificatore e l'ente pubblico (provincia o comune) ed è indifferente che l'esercizio del servizio sia permanente , temporaneo , gratuito o retribuito, volontario o obbligatorio.
La fonte dell'attività del verificatore che operava ai sensi dell'art. 11 comma 18 del DPR 412/1993, i suoi limiti e l'orario di lavoro come le mansioni sono definite con l'atto di nomina , di conferimento dell'incarico e con l'ordine di servizio , ma dal punto di vista penale i verificatori sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'art. 331 c.p.p. che prevede:
- nel caso in cui gli incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni abbiano notizie di un reato perseguibile di ufficio (come la violazione dell'art. 674 c.p. nel caso di esplosione di un impianto termico o degli articoli 1,3,5 della legge 1083/1971) devono farne denuncia per iscritto , anche quando non sia individuata la persona alla quale il fatto è attribuito;
- la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
- quando i verificatori sono più di uno , e più persone sono pertanto obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono redigere e sottoscrivere un unico atto.
L'art. 332 c.p.p. afferma che la denuncia deve:
- contenere gli elementi essenziali del fatto ;
- indicare il giorno dell'acquisizione della notizia , nonchè le fonti di prova già note;
- contenere , quando è possibile, le generalità , il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Nel caso in cui i verificatori o controllori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo degli impianti termici accertino la commissione dei reati sopra descritti debbono denunciare il fatto ( con gli elementi sopra descritti) direttamente al competente ufficio del pubblico ministero oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (eventualmente appartenente alla polizia municipale o ad una azienda A.S.L.) con l'indicazione del fatto, con l'accertamento del nome dell'installatore e dell'epoca di installazione e indicazione delle norme UNI - CIG violate e dei provvedimenti immediati da adottare.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che riceve dal verificatore la denuncia , nel trasmettere al pubblico ministero la notizia di reato adotterà il sequestro dell'impianto se tale atto sarà necessario per assicurare la tutela della pubblica incolumità.
Infine è da notare che nel caso in cui l'incaricato di pubblico servizio (ovvero il verificatore) ometta o ritardi di denunciare all'Autorità Giudiziaria (o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire) un reato (procedibile di ufficio) di cui abbia notizia nell'esercizio o a causa del servizio (oltre alla responsabilità disciplinare , civile ed eventualmente penale a titolo di concorso nel reato ( di omicidio colposo - art. 589 c.p. -, di lesioni colpose - art. 590 c.p. -o della legge sul gas - articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083) poichè ai sensi dell'art. 40 secondo comma c.p. “ non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire , equivale a cagionarlo”) ai sensi dell'art. 362 c.p. è punibile con la multa fino a euro 103.
Nel caso in cui il verificatore non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del cittadino, nonchè di salvaguardia della sua sicurezza, e , scientemente o colposamente , non lo informi della pericolosità dell'impianto verificato ed installato nella sua abitazione, sarà civilmente responsabile , nei confronti dell'utente, dei danni al medesimo provocati dall'impianto alimentato a gas. Infatti in tale caso trova applicazione l'art. 2050 del codice civile che afferma: “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati , è tenuto al risarcimento , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.” Invero la verifica degli impianti alimentati a gas , proprio perchè deve seguire il dettato di specifiche norme tecniche di sicurezza ( le norme UNI – CIG o le norme europee UNI – EN ) e perchè ai sensi dell'articolo 1 della legge 6/12/1971 n. 1083 “ tutti i materiali, gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica , per la salvaguardia della sicurezza “ , comporta l'esercizio di un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Pertanto in caso di danni provocati da tale attività di verifica (danni ravvisabili anche se provocati a causa della omissione di controllo dell'impianto e di mancato avviso all'utilizzatore della pericolosità dello stesso ) la posizione processuale , nel giudizio civile , del verificatore sarà particolarmente gravosa poichè , per non essere condannato al risarcimento del danno , dovrà fornire al giudice la prova (quanto mai difficile se non diabolica) di avere adottato , nell'attività di verifica “ tutte le misure idonee a evitare il danno”.

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