Condominio

Musica ad alto volume, il reato non è depenalizzato

di Francesca Milano

«Turn up the radio», cantava Madonna. Ma sarebbe meglio non seguire il consiglio della pop star perché il reato di «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» previsto dall'articolo 659 del Codice penale non è stato depenalizzato ed è quindi perseguibile. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 55096/2016 con la quale ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato a pagare un'ammenda di 220 euro per aver ripetutamente disturbato il riposo e le occupazioni dei suoi vicini di casa tenendo la musica ad alto volume anche di notte.
La vicenda risale al 2013, quando alcuni condòmini avevano chiamato i carabinieri a causa del rumore proveniente dall'appartamento di un vicino. Uno di loro aveva spiegato alle forze dell'ordine che il vicino ascoltava spesso la musica «a volume altissimo già dal mattino» e che suo figlio di tre anni manifestava segni di nervosismo perché sempre disturbato nel sonno dai rumori. Un altro condomino aveva aggiunto che il proprio figlio, studente universitario, era stato costretto a uscire per andare a studiare in un luogo più silenzioso. I condòmini si erano anche rivolti all'istituto diocesano proprietario dell'appartamento per segnalare il comportamento dell'inquilino.
I giudici della Cassazione spiegano che «l'intensità dei rumori, che ha portato intere famiglie a uscire dalla casa per trovare un po' di pace, e la lettera esposto alla Curia inducono a ritenere che il disturbo sia avvenuto nei confronti di un numero indeterminato di persone o comunque potenzialmente idoneo a infastidire tutto lo stabile e anche oltre». Nella sentenza di chiarisce infatti che il reato è configurabile solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello del disturbatore.
Inoltre, nel caso in esame la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è valida perché il reato era stato commesso reiteratamente per un periodo di tempo prolungato.

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