L'esperto rispondeCondominio

In assenza di millesimi riparto secondo accordi

Marco Zandonà

La domanda

Un condominio di 8 condomini, con codice fiscale, ma senza amministratore, si avvale di un semplice rappresentante interno (codice carica 01, agenzia delle Entrate). Quest'anno ha effettuato lavori di manutenzione per i quali chiederà l'agevolazione fiscale del 50%. Non essendoci un amministratore, nessuno compilerà il quadro AC in cui si sarebbero dovuti indicare i dati catastali del condominio.È necessario che tali dati catastali siano inseriti nelle rispettive dichiarazioni fiscali da parte dei singoli condomini? Inoltre, il rappresentante può rilasciare ai condomini la specifica attestazione di regolarità fiscale in luogo di tutta la documentazione?

Con la circolare 3/E del 2016 è stato chiarito che ai fini della fruibilità della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; riconfermato dalla legge di bilancio 2017; si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) per interventi sulle parti comuni di un edificio residenziale, eseguiti da un cosiddetto “condominio minimo” (composto da non più di otto condomini come nel caso di specie), non è più necessario che il condominio richieda un apposito codice fiscale. In particolare, i condomini possono utilizzare, nel modello 730 o Unico, il codice fiscale del condomino che ha provveduto ad effettuare il bonifico di pagamento delle spese e che funge da facente funzioni di amministratore e inserire negli appositi spazi della dichiarazione i dati catastali dell’edificio (senza indicazione del subalterno che invece individua il singolo appartamento). Inoltre, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. L’impresa, in tal caso, deve emettere un'unica fattura intestata al condomino che paga fungendo da amministratore. La ripartizione avviene, poi, in assenza di tabella millesimale, sulla base dell’accordo di ripartizione delle spese tra comproprietari che rispecchi le quote di proprietà. Anche se non è stato espressamente ammesso dall’agenzia delle Entrate, si ritiene che il rappresentante dei condomini che funge da amministratore possa rilasciare agli altri condomini un'attestazione di regolarità fiscale della documentazione necessaria per accedere all’intervento oltre all’attestazione dell’importo detraibile sulla base o delle tabelle millesimali o dell’accordo di ripartizione delle spese tra i comproprietari. In ogni caso, nell’ipotesi di richiesta di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, il singolo condomino dovrà esibire tutta la documentazione (fatture, bonifici e tabella e accordo di ripartizione) richiedendola al condomino che ha svolto le funzioni di amministratore.

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