Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 18. Mediazione obbligatoria in condominio e compenso dell'avvocato

di Federico Ciaccafava

Tizio, amministratore del Condominio Alfa, riceve una convocazione in un procedimento di mediazione obbligatoria. Nel corso dello svolgimento della riunione assembleare, convocata per ottenere l'autorizzazione a partecipare al procedimento e definire la condotta da assumere in merito alla controversia insorta, alcuni condomini chiedono ragguagli in ordine all'onorario dovuto all'avvocato per la necessaria attività di assistenza legale da prestare nel procedimento medesimo.

In mancanza di una determinazione consensuale del compenso, per l'attività di assistenza prestata dall'avvocato nel corso del procedimento di mediazione, trova applicazione la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, recante il regolamento relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. In particolare, come confermato anche da alcune pronunce giurisprudenziali (cfr., Trib. Verona sent. 15 dicembre 2015), l'attività di assistenza prestata dal difensore nella fase di mediazione configura un'attività stragiudiziale che, rivestendo autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale, deve essere liquidata, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, in base ai parametri numerici indicati nella tabella allegata al regolamento. Ne consegue che l'importo del compenso, da ritenersi onnicomprensivo in relazione ad ogni attività inerente l'affare a norma dell'art. 18 del decreto, deve essere determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 55/2014, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale della prestazione fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di rimborso spese per trasferta.

Riferimenti normativi:
Disp. att. cod. civ. 71-quater
DM 10 marzo 2014, n. 55

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