Condominio

La lite sulla proprietà comune coinvolge tutti i condòmini

di Luana Tagliolini

Sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini, se colui che è stato convenuto da alcuni condòmini per rivendicare la proprietà di un bene condominiale, chiede, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene.
L'eventuale accoglimento della domanda pregiudicherebbe il diritto dei condomini rimasti estranei al giudizio (Cassazione, sentenza n. 20453/2016)
Alcuni condomini avevano chiesto al Tribunale l'accertamento della proprietà condominiale di alcune parti dello stabile (pozzo idrico e rampa di accesso al magazzino situato al piano seminterrato dello stabile condominiale), riguardo alle quali i condomini chiamati in causa ne rivendicavano, in via riconvenzionale, l'acquisto per usucapione.
Il Tribunale, preso atto che non tutti i condomini erano stati citati in giudizio perché “ignoti” si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di usucapione (accogliendola) non perché ritennesse soddisfatta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti ma perché tale situazione non costituiva ostacolo alla pronuncia che veniva ad avere effetti solo verso i condomini che avevano partecipato al giudizio.
Di diverso avviso, invece, la Corte di Appello che annullava la sentenza di primo grado perché il giudice aveva pronunciato su una domanda di usucapione di beni di proprietà comune del condominio senza che fosse stato integrato il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini.
Presentato il ricorso in cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di merito i supremi giudici, nel respingere il ricorso hanno preliminarmente richiamato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo il quale le azioni reali, da esperirsi contro i singoli condomini o contro i terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità dei diritti reali dei condomini su parti comuni dell'edificio, possono essere esperite dall'amministratore del condominio che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio ex art. 1130 cod. civile purché autorizzato dall'assemblea e purché si tratti di azioni a difesa della proprietà comune (e non alla sua estensione, ad es. usucapione di un bene altrui, per la cui azione l'amministratore necessita del rilascio di un mandato speciale da ciascuno dei condomini).
Nel caso invece in cui ‹‹ colui, che è stato convenuto da alcuni di essi, attori in rivendica del diritto di comproprietà su un bene comune, chiede in via riconvenzionale l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene, poiché l'eventuale accoglimento di questa domanda pregiudica i diritti dei condomini rimasti estranei al giudizio›› (v. Cassazione sent. n. 20453 cit., n. 12439/2000; n. 15547/2005), sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condomini perché, diversamente, la sentenza non produrrebbe effetti nei confronti di questi ultimi.

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