Condominio

È reato gettare in cortile un potente disinfettante

di Silvia Marzialetti

La condomina che getta nel cortile un potente disinfettante, provocando irritazione agli occhi di altri condomini, commette reato. Non lascia margini la Cassazione a una donna emiliana che aveva tentato di disinfestare con la creolina le zone del cortile infestate dalle deiezioni del gatto dei vicini. E a nulla vale la giustificazione della “legittima difesa”: l'imputata, infatti, aveva dichiarato di aver agito per evitare eventuali contagi.
Condannata dal tribunale di Asti alla pena di 200 euro di ammenda per getto pericoloso di cose e assolta “perché il fatto non sussiste” in merito all'accusa di lesioni personali colpose, la donna ha proposto ricorso in Cassazione. Ricorso che è stato dichiarato inammissibile dai giudici.
Nella sentenza 46149 del 3 novembre 2016, la Corte ricorda come l'articolo 674 del Codice penale (ovvero il “getto pericoloso di cose”) punisca di fatto chiunque versi in un luogo di transito pubblico, o privato, ma di uso comune, cose atte a “offendere, imbrattare, o molestare persone”. Lo stesso reato si applica a chiunque, negli stessi spazi, provochi emissioni di gas, vapori, o fumo.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, queste emissioni non devono essere necessariamente di origine industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività umana: dalla emissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento, alle esalazioni maleodoranti provenienti da deiezioni animali, persino l'odore di caffè bruciato, “purchè particolarmente intenso”. Ciò che rileva, in tutti i casi citati, è la creazione di una situazione di disturbo, disagio, o fastidio nelle persone.
Ma esiste una scala oggettiva attraverso cui misurare un ipotetico limite di tollerabilità? Sul punto la Cassazione chiama in causa l'articolo 844 del Codice civile, più volte citato dalla giurisprudenza, che cita come criterio di normale tollerabilità quello oltre il quale non è più assicurata una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana. Pur non essendo misurabili con specifici strumenti, le emissioni prodotte nel cortile della signora risultano offensive in riferimento “a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”. I giudici stigmatizzano anche le dichiarazioni dell'imputata secondo cui l'effetto molesto delle esalazioni sarebbe stato prodotto dal combinato disposto del disinfettante con il cattivo odore prodotto dalle deiezioni dell'animale.
Da escludere, infine, anche la configurabilità delle legittima difesa.

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