Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 14. Mediazione in condominio e opposizione a decreto ingiuntivo

di Federico Ciaccafava

Tizio, amministratore del Condominio Beta, dopo aver richiesto invano al condomino Caio il pagamento dei contributi condominiali da lui dovuti e non versati, si rivolge all'avvocato Sempronio per ottenere il recupero del credito. Quest'ultimo, dopo un'ultima diffida rimasta senza effetto, ottiene l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico di Caio, il quale, tuttavia, attraverso il legale Mevio, decide di proporre opposizione. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il giudice, nel rinviare la causa ad una successiva udienza, assegna alle parti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e 4, del D.lgs. n. 28/2010. Tanto premesso, si chiede: l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava sul Condominio Beta (creditore) o sul condomino Caio (debitore)? E, in caso di inottemperanza da parte dell'uno o dell'altro, quali conseguenze si determinano sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto?

Occorre premettere che i dubbi sollevati derivano dalla particolare natura della causa, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, come osservato, opera un'inversione dei ruoli formali delle parti rispetto alle reciproche posizioni sostanziali: l'opponente, infatti, è al contempo "convenuto sostanziale" ed "attore formale"; l'opposto, viceversa, è "attore sostanziale" e "convenuto formale". Premesso ciò, ad entrambe le questioni poste dai quesiti ha finora tentato di dare una risposta la giurisprudenza, la quale, tuttavia, allo stato attuale, non esprime ancora una posizione univoca. Si contrappongono infatti due diversi orientamenti dei quali è opportuno dare un rapido cenno senza entrare nel merito delle complesse argomentazioni poste a fondamento dell'una o dell'altra tesi.
In sintesi, secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. La mancata attivazione della mediazione da parte di quest'ultima comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Secondo diverso orientamento, invece, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non già l'opposizione, bensì la stessa domanda sostanziale proposta in via monitoria. Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è posto a carico della parte opposta. In caso di inerzia di quest'ultima, deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria e non dell'opposizione preclude il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ottenuto.
Il primo orientamento interpretativo è seguito dalla giurisprudenza di merito prevalente ed ha ricevuto – nell'unico precedente in cui si è espressa – anche l'avallo della Corte di cassazione (cfr., Cass., 3.12.2015, n. 24629, Trib. Reggio Emilia, Sent. 21.1.2016, Trib. Verona, Ord. 28.1.2016; Trib. Verbania, Sent. 22.3.2016; Trib. Cosenza, Sent. 5.5.2016; Trib. Vasto, Sent. 30.5.2016). Il secondo indirizzo si è invece affermato nelle corti di merito – soprattutto nell'importante foro-pilota della mediazione ovvero quello fiorentino – anche dopo la pronuncia della Suprema Corte ed in netta antitesi a quest'ultima (cfr., Trib. Firenze, Ord. 17.1.2016; Trib. Busto Arsizio, Sent. 3.2.2016; Trib. Firenze, Ord. 15.2.2016, Trib. Firenze, Ord. 16.2.2016).
Tornando al caso esposto, per entrambe parti si tratta di dirimere una questione assai delicata con pesanti ricadute in ordine al giudizio in atto. Infatti, in caso di improcedibilità dovuta al mancato avvio della mediazione, a seconda della parte resasi inerte (debitore opponente o creditore opposto), il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione potrà acquistare, rispettivamente, efficacia definitiva od essere revocato. Pertanto, in attesa si consolidi un orientamento giurisprudenziale uniforme, si consiglia tanto al condomino Caio quanto al Condominio Beta di non esitare ad avviare il procedimento di mediazione, evitando di comparire all'udienza fissata dal giudice ritenendo controparte soggetto onerato. In tal modo, permanendo un'incertezza circa la posizione assunta dal giudice sulla specifica questione, il primo, in veste di debitore opponente, potrà scongiurare la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ed il secondo, in veste di creditore opposto, quella di revoca dello stesso.

Riferimenti normativi:
Disp. att. cod. civ. art. 63
Disp. att. cod. civ. art. 71-quater
Cod. Proc. Civ. art. 633
Cod. Proc. Civ. art. 641
Cod. Proc. Civ. art. 642
Cod. Proc. Civ. art. 649
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5

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