Condominio

Distacco senza permesso se non influisce su funzionalità e costi dell’impianto

di Luana Tagliolini

Sì al distacco dall'impianto centralizzato, anche in assenza di una autorizzazione assembleare, se non influisce sulla funzionalità o sui costi dell'impianto.
Principio applicato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 18170/2016) per rigettare il ricorso di un condominio avverso al provvedimento che aveva annullato la delibera assembleare con cui il condominio aveva respinto la richiesta di autorizzazione di un condomino per il distacco dall'impianto centralizzato.
L'articolo 1118 codice civile novellato dalla legge n. 220/2012 dispone che il condomino ‹‹può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento … se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini ..…››.
I giudici di legittimità hanno condiviso il provvedimento del giudice distrettuale il quale, tenuto conto che il nuovo testo normativo non richiede, tra le condizioni per il distacco, l'autorizzazione assembleare, ha posto la sua particolare attenzione sulla relazione del CTU per accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni necessari per esonerare il condomino dalle spese di gestione dell'impianto centralizzato.
Dalla relazione emergeva che il distacco dall'impianto non comportava squilibri termici nell'erogazione del servizio e/o aggravi di spesa per i condomini centralizzati e che la contribuzione alle spese straordinarie, ordinarie e alle spese di conservazione dell'impianto ‹‹dovesse ritenersi adeguata ove la situazione, che impone la contribuzione del condomino alle spese di gestione, non appare verificarsi››.
Il giudice distrettuale quindi avrebbe fatto buon uso del principio già espresso dalla corte in base alla quale è da escludere «la necessità di una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell'impianto» anche se «il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri del servizio».
Tale facoltà, il distacco, trova il limite, però, nella clausola del regolamento di condominio di natura contrattuale che contenga un espresso divieto di distaccarsi.
Il regolamento, infatti, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto di riscaldamento, laddove sia finalizzato all'esonero dall'obbligo del contributo delle spese di conservazione e manutenzione dell'impianto, ben può, invece, vietare la rinuncia all'uso, ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale, derogabile, dell'uso della cosa comune (Cassazione sentenza n. 6923/2001).
Tali limitazioni non possono essere contenute in un regolamento non contrattale che non può incidere sui diritti dei partecipanti, ma solo regolamentare le modalità d'uso delle cose comuni e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali (Tribunale di Roma, sentenza n. 9889/2016).

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