L’aggiudicatario dell’asta è «solidale» con il vecchio proprietario
L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile si applica anche nel caso di vendita coattiva a seguito di espropriazione forzata. Posto ciò, l’aggiudicatario sarà responsabile in via solidale con il precedente proprietario per le spese condominiali relative all’esercizio in corso e a quello precedente non per gli anni pregressi (Tribunale Modena 22 gennaio 2008).Analogamente si risponde al secondo quesito, precisando che i contributi condominiali maturati prima del rogito potranno essere richiesti al precedente proprietario dall’acquirente che, però, per il periodo suindicato (esercizio in corso e quello precedente) è, comunque, solidamente responsabile con il venditore.
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