L'esperto rispondeCondominio

L’aggiudicatario dell’asta è «solidale» con il vecchio proprietario

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

In un condominio è stato venduto all'asta un appartamento esecutato e sono state poste a carico dell'aggiudicatario le spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente; per quanto concerne i debiti maturati nelle precedenti gestioni e non recuperati con l'esecuzione si pongono due problemi: 1) queste somme debbono essere suddivise tra tutti i condòmini proprietari, ad eccezione dell'aggiudicatario, o lo stesso deve risponderne pro quota? 2) Nel caso in cui uno dei condomini attuali abbia acquistato da poco il proprio appartamento, deve rispondere per la propria quota in millesimi o può pretendere che venga addebitata al precedente proprietario, per essere il debito maturato nel periodo in cui il suo dante causa era proprietario?

L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile si applica anche nel caso di vendita coattiva a seguito di espropriazione forzata. Posto ciò, l’aggiudicatario sarà responsabile in via solidale con il precedente proprietario per le spese condominiali relative all’esercizio in corso e a quello precedente non per gli anni pregressi (Tribunale Modena 22 gennaio 2008).Analogamente si risponde al secondo quesito, precisando che i contributi condominiali maturati prima del rogito potranno essere richiesti al precedente proprietario dall’acquirente che, però, per il periodo suindicato (esercizio in corso e quello precedente) è, comunque, solidamente responsabile con il venditore.

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