Condominio

Anche nel supercondominio vale la «proroga» dell’amministratore

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

È valido il voto favorevole espresso dal rappresentante di condominio - che in precedenza aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore - per la nomina dell'amministratore del supercondominio. Il primo, infatti, agisce in regime di prorogatio imperii, disciplina applicabile anche al supercondominio.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5602 del 4 maggio 2016. La vicenda ha inizio con l'impugnazione, da parte di tre condomini, della delibera di nomina dell'amministratore del supercondominio, votata durante un'assemblea alla quale aveva partecipato anche il loro ex amministratore, dimessosi dall'incarico poco tempo prima.
Il supercondominio ha risposto rivendicando la validità del voto, in quanto il rappresentante avrebbe agito in regime di prorogatio imperii. Gli attori citano allora l'art 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui la figura del rappresentante di condominio è soggetta alla disciplina del mandato, che non contempla la prorogatio, sicché l'ex amministratore avrebbe agito in carenza di potere.
Il Tribunale ha dato ragione al supercondominio, accogliendo la tesi della prorogatio e facendo notare che già la stessa Cassazione, con la sentenza n. 18660 del 30 ottobre 2012, aveva osservato come “In tema di condominio negli edifici, la prorogatio imperii dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca e annullamento per illeggitimità della delibera di nomina”.
Il principio è valido anche per l'amministratore di condominio la cui nomina sia stata dichiarata invalida, che “continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta prorogatio rimesso al controllo dell'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia interinale alla regolare costituzione del rapporto processuale”. La normativa condominiale, inoltre, estende al rappresentante del condominio la disciplina del rapporto di mandato e quindi la prorogatio è applicabile anche a tale soggetto, così come avviene per l'amministratore di condominio.

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