Condominio

Atti giudiziari inviati al condominio: valida la notifica nelle mani del custode

di Enrico Morello


Con decisione 14933/2016 la Cassazione ha giudicato inammissibile un ricorso per cassazione in quanto notificato successivamente al termine di due mesi (previsto per legge) dalla avvenuta notifica della sentenza che si intendeva impugnare.
Per arrivare a tale decisione, la Corte suprema, su eccezione presentata dal resistente, ha dovuto pronunciarsi sulla validità, o meno, della notificazione (della sentenza) eseguita a mani del portinaio qualificatosi al ricevimento dell'atto quale “addetto al ritiro”.
Dalla decisione in un senso o dell'altro di tale questione preliminare, prettamente processuale, sarebbe in definitiva derivata la tempestività o meno del ricorso per cassazione: in altre parole se si giudica valida la notifica “a mani” della sentenza, allora non c'è dubbio che il ricorso non sia stato presentato in termine utile. Se, viceversa, si giudica non valida la notifica della sentenza, si deve giudicare il ricorso per cassazione presentato nei termini di legge.
Nel decidere che la sentenza era stata notificata correttamente a mani del portinaio la Cassazione ha fatto esplicito riferimento ad una propria recente decisione (sentenza 18492/2012), ove veniva ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale “nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma secondo dell'art. 139 Cod. proc. civ.”.
Le due decisioni (quella in commento e la già citata 18492/2012) traggono a loro volta spunto dai principi fissati tempo fa dalla risalente decisione della Cassazione n. 12460/2004, che aveva chiarito: - che il condominio è ente di gestione collegiale di interessi individuali privo di autonomia patrimoniale sia pure limitata (concetto che in verità recenti decisioni della Cassazione hanno in parte rivisto) – che il condominio agisce in campo sostanziale e processuale attraverso l'amministratore (in forza di un rapporto di mandato), al quale pertanto vanno notificati tutti gli atti rivolti al condominio – che il domicilio del condominio non può che coincidere, in senso tecnico, con quello dell'amministratore che lo rappresenta – che pertanto, infine, la notifica dell'atto rivolto al condominio potrà avvenire in ogni luogo con consegna a mani dell'amministratore, o ancora potrà validamente avvenire nello stabile condominiale ma solo qualora esistano locali a ciò appositamente destinati o di fatto utilizzati per l'organizzazione o lo svolgimento della attività condominiale.
Pertanto, per trarre una conclusione alla problematica in oggetto, secondo la Cassazione la notifica al condominio sarà certamente valida se eseguita o a mani dell'amministratore o comunque alla sua residenza o domicilio. Sarà però altrettanto valida la notifica eseguita non all'amministratore, e neppure alla sua residenza o domicilio, qualora (come nel caso riportato dalla decisione ora commentata) avvenga nel condominio a mani di chi si qualifichi come “addetto al ricevimento”. In questo ultimo caso, tuttavia, la notifica sarà da ritenere nulla qualora la parte interessata riesca a fornire prova contraria in merito alla qualifica della persona che ha ritirato la notifica: tutto ciò ai sensi dell'art. 139 Cod. proc. civ. che prevede tra gli altri casi di validità della notifica quella eseguita “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda”.

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