Condominio

Conteggio del calore: solo il tecnico può stabilire la quota fissa

di Edoardo Riccio

Rispetto alla precedente formulazione della norma emanata nel 2014, non vi sono rilevanti modifiche per gli interventi impiantistici volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il Dlgs 18 luglio 2016 n. 141 ha apportato integrazioni al Dlgs 4 luglio 2014 n. 102 confermando, però, la scadenza del 31 dicembre 2016.

Il venditore del combustibile dovrà installare un contatore di fornitura in corrispondenza del punto di fornitura dell’edificio. Nessuna incombenza spetta quindi al condominio. Quest’ultimo dovrà, invece, provvedere a deliberare l’installazione, ove possibile (solitamente negli impianti di distribuzione a zona), di un sotto-contatore in ciascuna unità immobiliare per misurare l’effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda.

In caso di impossibilità tecnica (principalmente nei cosidetti impianti di distribuzione verticale) o non efficienza in termini di costi, i condomini dovranno installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari. In difetto, per ciascun proprietario è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro (prima della modifica la sanzione era in capo al condominio). Le principali novità apportate dal Dlgs 141/2016 riguardano, invece, il criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento.

Il riparto

Viene confermato che, a tal fine, occorre fare ricorso alla norma Uni 10200 (ad oggi è in vigore la versione del 2015). Come in precedenza, non è possibile integrare i calcoli utilizzando i coefficienti correttivi per compensare le maggiori dispersioni all’ultimo e al primo piano pilotis. L’assemblea non potrà che approvare, salvo errori, i calcoli effettuati dal professionista incaricato.

Del tutto nuova, invece, l’alternativa contenuta nella recente modifica legislativa. Qualora vi siano particolari criticità dovute a notevoli dispersioni dall’involucro edilizio tali da evidenziare differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, è possibile non applicare la norma Uni 10200.

Tale circostanza, però, deve risultare da una relazione tecnica asseverata. Non è chiaro come debba essere calcolata la differenza. Si ritiene che il tecnico debba calcolare i fabbisogni di tutti gli appartamenti e, conseguentemente, accertare quale sia la media. Questo dato dovrà essere superato del 50% al fine della ricorrenza del requisito richiesto. In tal caso l’assemblea (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi) potrà decidere se applicare o meno la norma Uni 10200.

In caso negativo, la spesa del riscaldamento dovrà essere suddivisa almeno per il 70% sulla base dei consumi effettivi (prelievi volontari di energia termica). Anche in questo caso, benchè vi siano particolari criticità afferenti alle dispersioni, non sarà possibile introdurre coefficienti correttivi. Gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le voci cui il legislatore ha fatto riferimento si ritiene che siano le dispersioni involontarie dalla rete di distribuzione, la forza motrice, la manutenzione ordinaria ed il terzo responsabile.

La flessibilità

La differenza sostanziale rispetto all’applicazione della Uni 10200 consiste nella non necessità di provvedere al calcolo della nuova tabella millesimale. Questa avrebbe dovuto essere stimata sulla base del fabbisogno. In tal caso, però, gli appartamenti sfavoriti sarebbero stati ulteriormente svantaggiati. Decidendo circa la non applicazione della Uni 10200, quindi, le voci di spesa indicate potranno essere ripartite più omogeneamente. Potranno essere utilizzati anche i vecchi millesimi del riscaldamento. Questi ultimi, dovesse invece trovare applicazione la Uni 10200, cesserebbero di avere efficacia.

È, in ogni caso, fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le nuove modalità di ripartizione della spesa introdotte con il Dlgs 141/2016 sono facoltative nei condomini ove alla data di entrata in vigore dello stesso (26 luglio 2016), si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di legge e alla relativa suddivisione delle spese. La violazione del criterio legale di ripartizione della spesa vedrà l’irrogazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in capo al condominio.

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