Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 13. Mediazione volontaria, il ruolo dell’amministratore

di Federico Ciaccafava

Dopo lo scioglimento del contratto di somministrazione in seguito al recesso intimato dal Condominio Beta, l'impresa Alfa è rimasta creditrice verso quest'ultimo di cospicui importi relativi al mancato pagamento di varie fatture relative alle forniture a suo tempo erogate. Non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, l'impresa Alfa, anche allo scopo di non gravare il debitore di troppe spese giudiziali, decide di avviare una procedura conciliativa innanzi ad un organismo di mediazione. Trattandosi di una controversia scaturente da un contratto di somministrazione, la mediazione si caratterizza quale mediazione c.d. “volontaria”, ovvero non imposta dalla legge, dal giudice o da una clausola contrattuale quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì rimessa alla comune “volontà” delle parti: volontà che si forma allorché la parte istante chiama in mediazione la controparte che aderisce all'invito contenuto della domanda. In sede di mediazione, tuttavia, l'amministratore del Condominio Beta dichiara espressamente di partecipare all'incontro “..al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge..”. A tal fine, si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010, “…Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”...). Tale condotta assai poco collaborativa determina, di conseguenza, l'immediato fallimento del tentativo di amichevole composizione della lite. L'impresa Alfa, preso atto dell'esito infruttuoso della procedura di mediazione volontaria, decide allora di agire in giudizio per ottenere la condanna del Condominio Beta al pagamento delle somme contrattualmente dovute. Nella sede giudiziaria, tuttavia, l'impresa Alfa decide altresì di chiedere il risarcimento, a titolo di maggior danno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1224, comma 2, cod. civ., anche dei costi sostenuti nella procedura di mediazione inutilmente promossa ed esperita: da un alto, le spese di mediazione sostenute, dall'altro, gli onorari professionali corrisposti per l'attività di assistenza prestata dal difensore nel procedimento. Tanto premesso, in caso di soccombenza del Condominio debitore, può dirsi fondata tale pretesa risarcitoria?
Al caso descritto ha dato puntuale risposta una recente pronuncia del foro di Milano. Infatti, pur trattandosi di una procedura di mediazione c.d. “volontaria” o “facoltativa”, il giudice adito ha riconosciuto fondata la pretesa del creditore diretta alla condanna del debitore al pagamento anche delle spese stragiudiziali sostenute nella procedura conciliativa avviata ed espletata senza esito. Il giudice ha infatti ritenuto assolto l'onere probatorio ed integrato il nesso causale. Sotto il primo aspetto, osserva il giudice, il creditore ha fornito la prova documentale del regolare espletamento della procedura di mediazione con i relativi oneri economici costituiti dagli esborsi per il compenso corrisposto all'organismo di mediazione adito nonché per gli onorari pagati al difensore a titolo di assistenza legale nella procedura. Per quanto riguarda invece il nesso causale intercorrente tra i costi sostenuti nella procedura di mediazione e l'inadempimento del Condominio convenuto, la decisione osserva che .. “la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall'Attrice prima dell'introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del Condominio nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario...”
In definitiva, prosegue il giudice, “in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare - con minimi costi per il convenuto - il presente giudizio nell'interesse di entrambe le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz'altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore”. Ne consegue, conclude la pronuncia, che il Condominio, deve essere condannato anche al risarcimento del maggiore danno, ex artt. 1218 e 1224, comma 2, cod. civ. per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, le quali ammontano complessivamente ad € 948,00 (pari ad € 410,00, a titolo di costi della mediazione, e ad € 538,00 a titolo di spese legali sostenute).
La decisione suscita vivo interesse in quanto afferma il principio secondo il quale, anche nella procedura di mediazione volontaria, la parte soccombente può esporsi alla condanna al pagamento delle spese sostenute dall'attore per il vano esperimento del procedimento conciliativo. In particolare, la pronuncia impone, da parte dell'amministratore e dello stesso difensore che lo assiste, un'attenta e meditata riflessione circa la piena valorizzazione dei rispettivi ruoli nonché la puntuale definizione, da adottare d'intesa con l'assemblea dei condomini, della concreta condotta da assumere nei procedimenti di mediazione. Infatti, nella persistenza di un già acclarato inadempimento, un atteggiamento scarsamente collaborativo, poco incline alla cooperazione con il mediatore e la controparte, orientato a “depotenziare” totalmente la carica conciliativa sottesa all'istituto della mediazione, degradandolo a mero ed inutile passaggio burocratico privo di concrete opportunità per una soluzione bonaria della lite, può esporre i condomini che si rappresentano a pregiudizi economici ulteriori rispetto a quelli già previsti o prevedibili

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