Condominio

Le anticipazioni dell’amministratore vanno rese solo se c’era un sì dell’assemblea

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

L'amministratore di condominio ha diritto alla restituzione delle spese anticipate per conto del condominio durante il suo mandato, ma soltanto se tali somme sono state approvate da una delibera assembleare.
È quanto deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza del 4 aprile 2016. Nel caso affrontato dal Tribunale Campano, l'ex amministratore di uno stabile si è rivolto al giudice per ottenere dal condominio le somme anticipate durante la sua precedente attività, esposte nel rendiconto approvato con delibera assembleare. Il condominio si è opposto rifacendosi a un costante orientamento della Cassazione secondo cui “l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 del Codice civile in tema di lavori urgenti (n.d.r. indifferibili) - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore” (cfr. per tutte, Cassazione 20 agosto 2014, numero 18.084). E, quindi, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 del Codice civile - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea.
Sullo stesso argomento - in un'ottica di tutela dei condòmini e di “trasparenza” – era già intervenuta la Corte d'Appello di Milano, (sentenza 30 settembre 2015, n.3745), che ha affermato il principio secondo cui l'amministratore non ha diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del condominio, neanche se risultanti implicitamente dai saldi debitori del condominio approvati dall'assemblea, posto che deve fornire comunque la prova degli esborsi effettuati (in concreto), producendo la relativa documentazione bancaria da cui risulti il versamento di somme dal suo conto corrente personale in favore del condominio (o di fornitori del condominio). Si legge nella sentenza della Corte Milanese 3745/2015, che ha respinto la domanda di un amministratore che chiedeva il rimborso di quanto anticipato «causa di insufficienza di cassa», che «(…) va ribadito che l'appellante (l'amministratore ndr) non ha in alcun modo provato gli esborsi da parte propria delle somme delle quali ora chiede il rimborso, omettendo quindi di riempire di adeguato contenuto, secondo gli insegnamenti costanti della giurisprudenza di merito e di legittimità le affermazioni che avrebbero certamente potuto essere provate senza particolare difficoltà, attraverso per esempio la produzione di documentazione bancaria relativa alla posizione dell'appellato (il condominio ndr)».

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