Condominio

Il «distaccato» paga i contabilizzatori se non ha avuto il sì dell’assemblea

di Luana Tagliolini

Se il regolamento di condominio subordina il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, tra l'altro, all'autorizzazione dell'assemblea, la mancanza di quest'ultima condizione non consente il distacco ed obbliga il condomino al pagamento delle spese per i contabilizzatori e per il riscaldamento ( Tribunale di Roma, sentenza n. 9889/2016)
Un condomino, lamentando l'irregolare funzionamento dell'impianto centralizzato, si era distaccato dopo aver informato l'assemblea e presentato la relazione di un tecnico corredata dalla dichiararne di conformità, attestante la mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l'impianto.
Quest'ultima si riservava per verificarne il diritto al distacco e rinviava, pertanto, l'autorizzazione.
Il condomino ritenendo di aver adempiuto ai propri obblighi e di essersi legittimamene distaccato, non consentiva, ai tecnici, di installare le valvole per la contabilizzazione del calore.
Ciò stante, gli venivano addebitati sia i costi per i contabilizzatori sia le spese per il riscaldamento.
Il condomino adiva il tribunale affinché venisse accertata la legittimità del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato con conseguente annullamento della delibere nelle quali gli si attribuivano i menzionati costi.
In base all'articolo 1118, ultimo comma del codice civile novellato dalla legge 220/2012, il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, stante l'inderogabilità, ex articolo 1138 ultimo comma, codice civile, della disposizione di cui all'articolo 1118, secondo comma, codice civile, la quale stabilisce che il diritto sulle parti comuni è irrinunciabile e non è possibile sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione (articolo 1118, terzo comma, codice civile) .
Tale legittima rinunzia al riscaldamento centralizzato - nei limiti citati dalla legge - non è però consentita in presenza di un divieto contenuto in un regolamento di condominio di natura contrattuale, il quale se non può consentire la rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, laddove sia mirato all'esonero dall'obbligo del contributo per le spese di conservazione e manutenzione di detto impianto, ben può invece vietare la rinuncia all'uso ossia al distacco del proprio impianto da quello centralizzato (Cassazione, sentenza n. 6923/2001).
Nella fattispecie in esame, il regolamento aveva natura contrattuale e conteneva una disposizione che subordinava il diritto al distacco ad una previa autorizzazione dell'assemblea, in assenza della quale il condomino non avrebbe potuto legittimamente distaccarsi, pur avendo esibito la relazione comprovante la mancanza di conseguenze pregiudizievoli per l'impianto.
Confermato, quindi, l'obbligo al pagamento delle spese per il riscaldamento e per i contabilizzatori.

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