Condominio

Se la tettoia abusiva è sanata il Comune non può rimuoverla

di Matteo Rezzonico

Il Comune non può ordinare il ripristino dello “status quo”, mediante demolizione di un manufatto, (nello specifico di una tettoia), prima di aver definito, con un provvedimento espresso e motivato, a norma dell'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, il procedimento di concessione in sanatoria. Questo in sintesi il contenuto della pronuncia del Tar Napoli, sezione ottava, 6 giugno 2016, n. 2794.
Nel caso affrontato dal Tribunale amministrativo campano, un condomino aveva presentato ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Casapulla, relativamente ad una tettoia, con struttura in legno, di dimensioni m. 5,65 per m. 3,20, altezza minima m. 2,43 e altezza massima m. 2,83, installata nell'appartamento di sua proprietà esclusiva, ubicato al piano terra di un condominio. Il ricorrente precisava, tra l'altro: 1) che l'installazione non era vietata dal regolamento di condominio; 2) che a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Urbanistico del Comune, aveva presentato DIA in sanatoria, (Denuncia di Inizio Attività), su cui l'Ente locale non si era ancora pronunciato. E, dunque, nella fattispecie doveva trovare applicazione la consolidata giurisprudenza, secondo cui, <<l'autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori, (nella fattispecie di carattere demolitorio), di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell'eventuale sussistenza della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe “inutiliter data” e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione del bene>> (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, 4 aprile 2006, n. 1750). Accogliendo il ricorso, il Tar ha chiarito che - una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio - in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l'adozione di un provvedimento sanzionatorio “repressivo” prima di una esplicita pronuncia da parte della Pubblica Amministrazione. Ciò per evitare che - portata ad esecuzione l'ingiunzione e demolita l'opera - risulti inutile un eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria. Il Tribunale ha anche puntualizzato che al procedimento di sanatoria non sono applicabili i princìpi del silenzio assenso o del silenzio rifiuto (cosiddetto “silenzio significativo”), ma, al contrario, che il procedimento di sanatoria si deve concludere con un provvedimento espresso e con l'applicazione di una sanzione pecuniaria, (se le opere sono conformi alla disciplina urbanistica), a cura del responsabile del procedimento (cfr. articolo 37, comma 4, del DPR 380 del 2001).avv. Matteo Rezzonico

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