Condominio

La convocazione si invia solo all’indirizzo risultante all’anagrafe condominiale

di Andrea A. Moramarco

L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - in seguito alle novità introdotte dalla legge 220/2012 - deve essere inviato attraverso specifiche modalità presso l'indirizzo del condòmino risultante dall'anagrafe condominiale. L'inosservanza di tali regole determina l'annullamento della delibera. Ad affermarlo è il Tribunale di Genova con la sentenza 1870/2016 che si discosta in tal modo dall'orientamento contrario e prevalente affermatosi prima della riforma.
La questione trae origine da una delibera assembleare con la quale erano state ripartite delle spese inerenti il rifacimento dei balconi del palazzo condominiale. Uno dei condòmini interessati, precedentemente divenuto proprietario dell'appartamento a seguito di successione paterna, aveva però impugnato tale decisione invocando delle irregolarità nella convocazione dell'assemblea. L'avviso di convocazione, infatti, era stato inviato dall'amministratore, secondo una prassi decennale, presso l'indirizzo di residenza della madre del nuovo proprietario, mentre, per il condòmino, avrebbe dovuto essere inviato all'indirizzo risultante dalla comunicazione dei dati per la compilazione dell'anagrafe condominiale. Di conseguenza, l'errata comunicazione doveva considerarsi non idonea a far presumere la conoscenza della convocazione della assemblea condominiale.
Il Tribunale prende atto dell'invio dell'avviso presso un indirizzo diverso da quello risultante dall'anagrafe condominiale e non può far altro che condividere la tesi del condòmino sulla nullità della convocazione dell'assemblea. Il giudice sottolinea come l'articolo 66 comma 3 delle Disposizioni attuative del Codice civile, in seguito alle modifiche apportate dalla Riforma del 2012, non prevede più il principio della libertà delle forme, bensì detta delle specifiche modalità di comunicazione, «da cui deriva che solo l'osservanza di dette forme postula la regolarità della comunicazione». A ciò deve aggiungersi che la legge 220/2012 ha altresì previsto in capo all'amministratore un nuovo obbligo previsto all'articolo 1130 comma 1 n. 6 del Codice civile, «consistente nella adozione del c.d. registro dell'anagrafe condominiale che comporta la necessaria individuazione dei dati anagrafici di ciascun condòmino, ivi comprese le informazioni relative alla residenza e all'eventuale domicilio, oltre ai dati catastali dell'immobile, nonché il loro costante aggiornamento».
Pertanto, in virtù di tali innovazioni legislative, per il Tribunale non può più ritenersi valido l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'amministratore «poteva inviare l'avviso di convocazione presso quello che appariva essere il domicilio del condomino, anche sulla base della prassi seguita fino a quel momento, senza operare alcun accertamento ulteriore». In sostanza, la nuova formulazione dell'articolo 1130 del Codice civile e le nuove forme tipizzate di comunicazione impongono all'amministratore di inviare l'avviso presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe condominiale.

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