Condominio

Chi amministra un edificio non può gestire le spese del supercondominio

di Francesco Schena

L'amministratore del singolo edificio non può occuparsi delle spese del supercondominio: il rischio è quello di rispondere » in prima persona di irregolarità nei pagamenti.
In alcune realtà è consolidata una prassi molto particolare, secondo la quale, nei casi di supercondominio siano i singoli amministratori dei rispettivi condominii autonomi a raccogliere le quote dei propri condòmini ma relative alle spese del supercondominio, per poi versarle in favore delle casse di quest'ultimo o consegnarle direttamente nelle mani del collega che amministra l'intero complesso.
Premesso che l'ordinamento vigente in materia di condominio non contempla alcuna possibilità di applicazione di usi e consuetudini di sorta, va presto chiarito che si tratta di una prassi assolutamente contra legem per diversi motivi.
Innanzitutto, va ricordato come a risultare legittimato alla riscossione delle quote del supercondominio sia esclusivamente il rispettivo amministratore per il combinato disposto dagli articoli 1117-bis e 1130 del codice civile.
Inoltre, è opportuno ricordare come soltanto un pagamento diretto e in favore delle casse dell'amministrazione del supercondominio possa comportare liberatoria per il condòmino, a nulla valendo ogni alternativa soluzione di pagamento, con il rischio di vedersi costretti a duplicare i versamenti.
Ancora, qualora l'amministratore del singolo condominio autonomo dovesse in qualche misura “gestire” in contabilità, ancorché come intermediario, le quote dei propri condòmini riferite al supercondominio, questo costituirebbe certamente motivo di possibile confusione tra il patrimonio del singolo condominio autonomo e quello del supercondominio, con la conseguenza che risulterebbe revocabile dall'Autorità Giudiziaria a mente del nuovo art. 1129 c.c., comma 12, n. 4).
Allo stesso modo, va ricordato come l'amministratore del singolo condominio che condivide dei servizi con un altro stabile (supercondominio) non può delegare al collega dell'altro stabile il pagamento delle relative spese, rispondendo in prima persona per irregolarità nei pagamenti (Cassazione, sentenza n. 8339/2014).
Da ultimo, ma non per importanza, occorre precisare come sia nullo, per esorbitazione di atribuzioni, il rendiconto dei singoli edifici autonomi che contabilizza le quote dovute pro edificio al supercondominio, posto che spetta solo all'assemblea di questo approvare il rispettivo, completo ed unico rendiconto.
Francesco Schena

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