Condominio

Manutenzioni, il coordinatore sicurezza può essere nominato dal direttore lavori

di Cesare Trapuzzano

La sentenza della Cassazione, Sezione seconda, del 3 agosto 2016, n. 16261/2016 (estensore Antonio Scarpa), ha stabilito che, in tema di esecuzione e progettazione di opere edili, ivi compresa la ristrutturazione di edifici condominiali, l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza non deve provenire necessariamente dal committente, ma può essere affidato anche dal responsabile dei lavori. Così, in base agli accordi raggiunti, nella fattispecie concreta esaminata il giudice d'appello ha ritenuto che il rapporto giuridico relativo al coordinamento nell'esecuzione dei lavori si fosse instaurato direttamente con il responsabile nominato e non con il committente. Sul punto, la pronuncia di merito è stata confermata in sede di legittimità. E ciò perché già il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che ha attuato la direttiva 92/57/Ce, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, prevede che il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera possa essere nominato dal committente o alternativamente dal responsabile dei lavori. L'incarico in tal modo conferito dà luogo ad un legame di chiara natura fiduciaria tra le parti mentre i compiti spettanti al coordinatore sono determinati ex ante dalla legge. A fronte del conferimento di tali compiti, il committente e il responsabile dei lavori devono controllare l'attuazione effettiva delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Ne consegue che il compenso spettante al coordinatore per la sicurezza non è dovuto necessariamente dalla parte nel cui interesse ultimo la prestazione intellettuale è eseguita, bensì dalla parte che ha conferito l'incarico al professionista, stipulando il relativo contratto (nella specie il responsabile dei lavori). Nel caso di contestazione circa la provenienza dell'incarico, l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento ricade sul professionista che rivendica il pagamento del corrispettivo. Al riguardo, nessuna prescrizione di forma è prevista per il conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che sia manifestata in modo inequivocabile la volontà di avvalersi dell'attività del coordinatore e della sua opera.

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