L'esperto rispondeCondominio

L’antincendio a spese dei proprietari dei box

Matteo Rezzonico

La domanda

Nel nostro condominio è stato incaricato un professionista per predisporre le pratiche per ottenere la certificazione antincendio dai vigili del fuoco per i box. L'area da certificare comprende anche un tunnel che permette l'accesso ai singoli box. L'amministratore ripartisce la spesa tra i soli proprietari dei box. La certificazione presumibilmente incide anche sulla polizza assicurativa del condominio nell'eventualità di futuri risarcimenti. Una parte di questa spesa non dovrebbe ricadere anche sui proprietari dei soli appartamenti? Se dovessero essere eseguiti dei lavori per ottenere tale certificazione, dovrebbero essere sempre pagati dai proprietari dei box o da tutti?

Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale e salvo esame della fattispecie in concreto, nel caso in cui i lavori per l’acquisizione del Cpi (certificato prevenzione incendi) e per l’eventuale messa in sicurezza dei box, riguardino esclusivamente (e siano a vantaggio) della zona box, le relative spese devono essere sostenute solo dai proprietari dei box, a norma dell’articolo 1123, comma terzo, del Codice. La richiamata disposizione, stabilisce infatti che, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che: «i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero sono destinati all’uso o al servizio non di tutto l’edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso. Pertanto, del diritto (soggettivo) di condominio formano oggetto soltanto le cose, i servizi e gli impianti, effettivamente uniti alle unità abitative dal collegamento strumentale: vale a dire, le sole parti di uso comune, che siano necessarie per l’esistenza, ovvero siano destinate all’uso o al servizio di determinati piani o porzioni di piano» (si veda: Cassazione, 2 febbraio 1995, numero 1255 e Cassazione 2 marzo 2016, numero 4127). Il principio – al di là delle oscillazioni giurisprudenziali – risulta confermato dalla pronuncia della Cassazione 22 giugno 1995, numero 7077, che richiamando l’articolo 1123, comma 2, del Codice civile (in luogo del comma terzo), che prevede il criterio dell’”utilità”, anche relativamente agli interventi sulle parti comuni, ha avuto modo di puntualizzare che la circostanza che « … le porte tagliafuoco e l'impianto di ventilazione dei box siano stati installati nella parte del piano seminterrato sulla quale si aprono le autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini, parte ritenuta comune dal regolamento condominiale, se consente di affermare che le spese relative alle opere poste in essere sono attinenti a cosa comune, non comporta che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condomini … dal momento che l'uso della parte di seminterrato in oggetto non è destinato a tutti, ma solo ai proprietari delle autorimesse ...».

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