Condominio

Anagrafe condominiale, ai fini della privacy non serve un «doppio registro»

di Luana Tagliolini


Il registro di anagrafe condominiale è uno solo e spetta all'amministratore trovare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di informazione di ciascun condomino e la tutela della privacy.
La Corte di Appello di Milano, con il decreto n. 3842 del 19 luglio 2016, in riforma della precedente pronuncia del Tribunale, ha respinto la richiesta di un condòmino di revoca dell'amministratore per inadempimento per mancata tenuta, accanto al registro di anagrafe condominiale, di un altro registro privo dei dati sensibili da esibire ai condomini richiedenti.
La Corte ha sostenuto che, seppure siano presenti, su tali schede, dati relativamente sensibili, non sussiste alcun obbligo di tenere un doppio registro di cui uno da esibire al condòmino richiedente in base all'articolo 1129 comma 2 codice civile, perché il soddisfacimento delle esigenze di tutela della privacy va ottenuto, pur in presenza di un solo registro, mediante l'adozione di un comportamento prudente, rispettoso dei principi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs n.196/2003) in tema di trattamento dei dati personali.
Tale trattamento per essere lecito ‹‹deve, tuttavia, avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti›› (Corte di Cassazione, sentenza n. 186/2010) (così ad es. consegnare l'elenco dei nominativi senza i dati catastali delle loro unità abitative).
L'anagrafe condominiale introdotta dalla legge di riforma sul condominio n. 220/2012 contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, ecc.).
L'obbligo per l'amministratore di tenuta di tale registro (articolo 1129, comma 11, n. 7, codice civile) - la cui inottemperanza costituisce un “grave inadempimento” per il quale può essere disposta la revoca giudiziaria su ricorso di ciascun condomino (articolo 1129, comma 11) - ha come contropartita il dovere di ciascun condomino, non solo di fornire le informazioni indicate dall'art. 1130 n. 6, ma anche ogni loro variazione e se l'omissione perpetra, l'amministratore le può acquisire a spese dei responsabili.
Sempre in tema di informazioni, l'ordinanza della Corte di merito contiene una ulteriore indicazione là dove ha precisato che l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore, dei propri dati personali e identificativi, sul verbale di assemblea, in sede di rinnovo del mandato, se già noti da anni e desumibili da ogni comunicazione (convocazioni, lettere, targa esposta all'entrata dell'edificio, ecc.) non può costituire inadempimento ex art. 1129 comma 2 codice civile, se non crea pregiudizio anche solo potenziale.
Diversamente, il Tribunale di Milano ha dichiarato nulla la delibera di conferma dell'amministratore nell'incarico perché quest'ultimo aveva omesso di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta (articolo 1129 comma 14, codice civile) limitandosi a richiamare l'importo già percepito per la precedente gestione (sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016).

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