Condominio

Le attribuzioni dell’amministratore - 2. La facolta' di stipula della polizza assicurativa

di Rosario Dolce

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero ancora a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall'assicurato (vedi articoli 1182 – 1917 codice civile).
I fondamenti della responsabilità civile coperti dalla polizza assicurativa sono legati alla preesistenza di tre condizioni; la realizzazione di un comportamento colposo da parte del professionista, l'esistenza di un danno patito da terzi e, infine, la sussistenza di un nesso di causalità (che sarebbe il collegamento tra la condotta e il verificarsi del danno).
Le professioni ordinistiche. Nel nostro ordinamento è stato recentemente introdotto l'onere di stipula dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i liberi professionisti (si confrontino, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ). Dal 15 agosto 2013, in particolare, tutti i professionisti iscritti ad Albi professionali, quindi ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, periti industriali, geometri etc. hanno l'obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile.
La figura professionale dell'amministratore di condominio, come sappiamo, si pone fuori da tale contesto, in quanto essa postula una professione “non ordinistica” disciplinata dalla legge nr 4 del 2013. Eppure, anche il settore condominiale è stato investito della “questione” assicurativa. Troviamo traccia di tale “processo” nel novellato articolo 1129 codice civile, al comma tre, laddove precisa che “L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato”.
Chi deve pagare il premio? Trovandoci avanti ad una fattispecie rimessa all'autonomia negoziale delle parti – e cioè non essendo stabilito un obbligo di legge -, si ritiene che i costi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale dell'amministratore siano da far gravare sul professionista, a meno che, in sede assembleare, le parti non si accordino per una suddivisione della spesa, ovvero non decidano che questa – al pari della polizza globale fabbricato – sia posta a carico al condominio stesso.
L'opportunità della polizza. Un amministratore di condominio non dovrebbe prescindere dall'accendere una polizza per la responsabilità civile, al fine di tutelare la propria vita e attività lavorativa. Allo stesso modo, un'avveduta assemblea di condòmini, all'atto della nomina dell'amministratore, dovrebbe richiamare il prerequisito della relativa “copertura assicurativa” per la responsabilità civile, onde valutare se l'offerta presentata sia “effettivamente” vantaggiosa; non solo, la predetta adunanza dovrebbe valutare il massimale e il contenuto della stessa polizza, in un'ottica di comparazione con quelle riportate nelle altre proposte amministrative.
Oggetto della polizza per l'amministratore. La polizza che ha per oggetto la “responsabilità civile” del professionista risarcisce, dunque, i danni eventualmente arrecati ai condòmini in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale in adempimento delle attribuzioni stabilite nel regolamento condominiale, ovvero negli articolo 1129 e 1130 codice civile.
In genere le polizze in commercio coprono i nocumenti cagionati ai condòmini e discendenti da “colpa” dell'amministratore, ovvero cagionati da relativa negligenza, imprudenza, imperizia e/o connessi all'inosservanza della legge o del regolamento condominiale. Il fatto doloso è, in genere, escluso dal novero delle garanzie tutelabili tramite la polizza individuale professionale (pertanto, nel caso in cui l'amministratore scappi con la “cassa”, quest'ultimo – ove rintracciato e citato in un giudizio civile - non potrà invocare la propria guarentigia assicurativa; né, a monte – cioè all'atto di conferimento dell'incarico -, i condòmini potranno ritenersi garantiti dal ricorso alla fattispecie assicurativa nel caso infausto d'occorrenza di simili eventi).
Le caratteristiche essenziali della polizza. Una buona polizza assicurativa riservata agli amministratori condominiali dovrebbe, ad avviso di chi scrive, constare delle condizioni minime stabilite per legge nelle polizze obbligatorie per i professionisti iscritti ad un albo. E, pertanto, essa dovrebbe contenere una previsione di risarcimento di danni siano essi patrimoniali che non patrimoniali (ovvero sia legati alla realizzazione di un nocumento riconducibile alla sfera morale ed esistenziale del danneggiato) e dovrebbe parimenti soddisfare i criteri sia della “ultrattività” della garanzia (per gli assicurati che cessino l'attività) sia quelli della “retroattività” (cioè per i sinistri posti in essere in epoca antecedente alla stipula della polizza).
Mentre la polizza tipica “Loss occurrence” (espressione inglese che potrebbe tradursi con “insorgenza del danno”) rende efficace la copertura assicurativa solo al momento che il danneggiante sia assicurato e, in questo preciso istante, abbia posto in essere l'errore professionale; viceversa, con una polizza “claims made” “pura” – quindi retroattiva - il professionista dovrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.
La giursisprudenza. Al fine di sottolineare l'importanza che assolve una polizza assicurativa nella vita professionale di un amministratore, specie con riferimento alle condizioni in essa rinvenute, si sottopone all'attenzione un recente caso affrontato dalla giurisprudenza di merito. Nell'ambito di un'azione risarcitoria esperita da parte di un condòmino nei confronti del proprio amministratore, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale (legato alla lesione della propria immagine per aver visto pubblicare in bacheca il proprio nominativo, tra quelli inclusi nei morosi), il predetto professionista non è stato in grado di avvalersi dell'efficacia della propria polizza assicurativa, siccome la stessa non prevedeva tra i “danni” risarcibili quello di natura “non patrimoniale” (cioè, afferente alle componenti del danno biologico, morale e/o esistenziale). Lo stesso è stato, dunque, condannato al risarcimento del danno stabilito nella misura di trentamila euro, e, quindi, non è stato in grado di potersi avvalere della propria guarentigia contrattuale (in punto, cfr, Tribunale di Taranto, 28 aprile 2016).

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