L'esperto rispondeCondominio

Superamento barriere, delibera non obbligatoria

Matteo Rezzonico

La domanda

Il conduttore di un locale commerciale di mia proprietà chiede che possa essere realizzata, sul marciapiedi, una rampa fissa per consentire l'accesso a disabili, "superando" il gradino esistente. Volevo sapere se è necessaria una preventiva autorizzazione del condominio.

La richiesta del parere dell’assemblea condominiale non è necessaria, ma è opportuna, anche a evitare azioni possessorie (articoli 1168 e seguenti del Codice civile). A parte questo – salvo esame del regolamento condominiale contrattuale e salvo esame della fattispecie in concreto – il condomino può costruire sul marciapiedi condominiale una rampa per l’accesso dei disabili all’edificio, a norma dell’articolo 1102, comma 1, del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1120, comma 4, del Codice civile, secondo cui «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».Va sottolineato che la Corte di cassazione si è progressivamente orientata nel senso di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, conformemente ai principi dettati dagli articoli 32 (tutela della salute) e 42 (tutela della funzione sociale della proprietà) della Costituzione (si veda per tutte – anche se in tema di installazione di un ascensore in condominio - la sentenza 14 febbraio 2012, n. 2156).Per completezza, si aggiunge che il rinnovato articolo 1120, comma 2, del Codice civile dispone ora che possono essere approvati - con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti)- «le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche». Sul tema specifico delle barriere architettoniche, si veda anche l’articolo 2, comma secondo, della legge 13/1989, per il quale, «nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap , ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage».

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