L'esperto rispondeCondominio

Rendiconto «nullo» senza il registro di contabilità

Matteo Rezzonico

La domanda

Ho espresso, insieme con un altro condomino, voto contrario all'approvazione del rendiconto annuale, con annotazione sul verbale di assemblea, per i seguenti motivi:1) mancanza del registro di contabilità;2) impossibilità di rintracciare versamenti comprovati da ricevute di alcuni condòmini per la riparazione di una fossa biologica di competenza;3) parcelle di un legale per pratiche di recupero crediti che riportano nella descrizione non meglio specificate attività giudiziali e stragiudiziali, confermando le lamentele di due condòmini che dichiarano di non aver ricevuto alcun decreto ingiuntivo.Il rendiconto è stato comunque approvato dall'assemblea. Anche a prescidere dai punti 2 e 3 da me indicati, la delibera di approvazione può essere impugnata per la mancanza del registro di contabilità, che è previsto dall'articolo 1130 del Codice civile?

Il quesito del lettore richiederebbe una vera e propria consulenza e l’esame della fattispecie in concreto. In ogni caso, la risposta sembra dover essere affermativa, nel senso che il condomino – il quale, se abbiamo ben compreso, ha votato in senso contrario all’approvazione del consuntivo - può impugnare la delibera assembleare (previo esperimento della mediazione ex Dlgs 28/2010), per mancanza del registro di contabilità e di trasparenza. Tanto più che la legge 220 del 2012 (di riforma del condominio) conferisce particolare importanza alla tenuta della contabilità. Il rinnovato articolo 1130-bis, comma 1, del Codice civile dispone infatti che «il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti... I condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione». In tale contesto, si ritiene che sia illegittima la delibera assembleare che approvi un consuntivo, in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 1130-bis del Codice civile. Si tenga anche presente – con riferimento al registro di contabilità – che l’articolo 1129, comma 12, n. 7, del Codice civile, su “nomina, revoca e obblighi dell’amministratore”, stabilisce che costituisce, tra le altre, grave irregolarità, che giustifica la revoca dell’amministratore, la mancata tenuta del registro ex articolo 1130, comma 1, n. 7, del Codice civile (cioè anche del registro di contabilità).

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