Condominio

Se la delibera con le spese non è comunicata non decorre il termine per impugnarla

di Paolo Accoti


La delibera con la quale si ingiunge il pagamento degli oneri condominiali, se non comunicata, non vale a far decorrere il termine per la sua impugnazione.
L'art. 1137 Cc, nell'attuale formulazione, prevede tra l'altro che ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'annullamento della delibera che ritiene contraria alla legge, o al regolamento, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Con la legge di riforma del condominio (L. 220/2012), all'art. 1137 Cc è stata sostanzialmente aggiunta la perentorietà del termine di trenta giorni, tassatività peraltro già ritenuta in precedenza.
Per quanto concerne l'effettiva comunicazione, tuttavia, la Corte di Cassazione (relatore Antonio Scarpa), smentendo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano, ha statuito che il deposito della delibera - non ritualmente comunicata in precedenza - nell'ambito di un procedimento di ingiunzione per la riscossione delle quote condominiali in danno del condomino moroso, non possa considerarsi equipollente alla comunicazione della delibera prescritta dall'art. 1137 Cc.
A tal proposito, infatti, la Suprema Corte, nella sentenza n. 16081, pubblicata in data 2.08.2016, ritiene che l'assunto relativo alla decorrenza del termine decadenziale di impugnazione della delibera assembleare, dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una deliberazione mai comunicata in precedenza, per il solo fatto che i relativi verbali sono stati prodotti a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, non è affatto condivisibile.
A tal proposito la Suprema Corte rileva come <<tale onere si traduce indispensabilmente, piuttosto, nell'adempimento del canone presuntivo di cui all'art. 1135 c.c., sicché impone la trasmissione del verbale all'indirizzo del condomino assente destinatario; né è surrogabile nel senso di ampliare l'autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria, la quale potrà, semmai, essere conosciuta dal medesimo condomino al fine di proporre opposizione, e che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., rimarrà soltanto depositata e non potrà essere ritirata fino a quando non sia scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione a norma dell'art. 641 c.p.c.>>.
La vicenda giudiziaria vedeva un condomino chiedere la nullità o l'annullabilità di alcune delibere assembleari poste a sostegno di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento di oneri ordinari e straordinari.
Lo stesso deduceva di non aver mai partecipato alle delibere assembleari di costituzione del condominio e di approvazione delle opere ordinarie e straordinarie di manutenzione, né approvato i relativi bilanci e piani di riparto, assumendo di non essere mai stato invitato alle suddette riunioni.
Pertanto, in considerazione dell'omesso invito a partecipare, le relative delibere risultavano nulle o annullabili e chiedeva conseguentemente la restituzione delle somme che lo stesso era stato costretto a pagare in virtù del predetto decreto ingiuntivo.
Instauratosi correttamente il contradditorio, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e annullava le delibere, tuttavia, sul gravame proposto dal condominio, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda attorea.
Ciò in considerazione del fatto che il condomino doveva ritenersi decaduto dalla possibilità di impugnare le delibere condominiali poste a base del monitorio, per il decorso del termine decadenziale dei trenta giorni, atteso che le stesse erano stato depositate nel fascicolo d'ufficio del monitorio e che, pertanto, il condomino ingiunto doveva avere conoscenza delle stesse e, conseguentemente, impugnarle nell'indicato termine, circostanza non riscontrabile nel caso concreto.
Il giudizio portato all'attenzione della Corte di Cassazione, come detto, si è risolto nella cassazione della suddetta sentenza che, pertanto, ha sposato la tesi del condomino che riteneva essere stato violato il disposto dell'art. 1137 Cc, in mancanza di legale conoscenza delle delibere in questione.
La Suprema Corte, nel decidere la causa, premette che <<questa Corte ha affermato, con risalente orientamento, che va comunque ancora ribadito, come la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137, comma 3, c.c. (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012, a seguito delle quali il vigente comma 2 dell'art. 1137 c.c. parla ora di “termine perentorio”), deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966)>>.
Va tuttavia precisato come <<sempre ai fini dell'individuazione del momento di decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere condominiali, che in capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011)>>.
Pertanto, il deposito dei verbali assembleari - che si assume essere mai stati notificati in precedenza - all'interno di un procedimento di ingiunzione, non equivale a legale conoscenza (comunicazione) delle delibere assembleari idoneo a far decorre il termine perentorio di trenta giorni (art. 1137 Cc) per la loro impugnazione.
Diversamente opinando, si graverebbe il condomino di un ulteriore onere relativo all'obbligo di immediata acquisizione del testo della deliberazione prodotta in sede monitoria che, al più, potrà ritenersi conosciuta ai soli fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche perché, a norma dell'art. 638, III co., Cpc, tali documenti potrebbero essere ritirati solo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione dall'art. 641 Cpc (40 giorni per proporre opposizione o provvedere al pagamento dell'importo ingiunto).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©