Usufruttuario, la convocazione dipende dall’oggetto della delibera
La regola generale adottata dal legislatore e recepita nell'articolo 67, commi 6, 7 e 8, impone all'amministratore di aver riguardo all'oggetto dei deliberati assembleari.
In altri termini, l'amministratore sarà tenuto ad inviare l'avviso di convocazione all'usufruttuario o al nudo proprietario a seconda dell'oggetto e dello sviluppo delle delibere assembleari da assumere, provvedendo altresì a convocare entrambi ove l'organo assembleare sia chiamato a deliberare su più argomenti, per alcuni dei quali il diritto di voto spetta all'usufruttuario, mentre per altri spetta al nudo proprietario. Il principio cardine, salve espresse eccezioni, resta comunque quello secondo cui l'usufruttuario vota negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre il proprietario ha diritto di voto nelle restanti deliberazioni.
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