Condominio

Non si annulla il permesso di edificare anche se la «veduta» è ostacolata

di Selene Pascasi

Non basta reclamare l'impedimento di veduta, ostacolata dal manufatto del vicino, per far annullare il titolo edilizio rilasciato dal Comune «salvi i diritti di terzi». La discussione sulla violazione delle distanze tra fabbricati ed i rapporti tra confinanti e condòmini, del resto, spetta sempre al giudice ordinario. Lo puntualizza il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, con sentenza 162/2016. Accende il caso, la controversia sulla legittimità dei titoli edilizi rilasciati alle parti, inerenti due immobili di rispettiva titolarità, uno dei quali ricompreso nel piano di recupero del centro antico, i cui lavori di risanamento e ripristino venivano assentiti con permesso di costruire, previa autorizzazione paesaggistica e parere della sovrintendenza. Permesso impugnato dal proprietario dell'edificio a cui ridosso e in parte in aderenza era stato realizzato il bene: tra i motivi, il fatto che progetto e istruttoria non avrebbero previamente verificato i diritti dei terzi confinanti, con particolare riferimento alle vedute. Il Tar non concorda e boccia la domanda demolitoria dei ricorrenti. Circa la pretesa violazione del regime delle distanze, spiega, va ricordato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 Dpr 380/01 «il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi, sicché nella prassi i titoli edilizi vengono rilasciati salvi i diritti di terzi e, secondo la consolidata giurisprudenza, non sussiste un obbligo generalizzato per la P.A. di verificare che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un'opera edilizia». E nella vicenda, le lesioni prospettate, inerenti il diritto di veduta e di distanza dalla veduta, erano tutelabili solo in via giudiziale ordinaria. A pesare, poi, il rilievo che – precisa il Consiglio di Stato, con pronuncia 1270/2012 – «ai fini del rilascio del permesso di costruire l'amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio e, nel verificare l'esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, non si assume il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario, ma accerta soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso». Ecco che, nel rilasciare un titolo abilitativo edilizio, l'ente locale è tenuto a verificare il rispetto da parte del richiedente dei limiti privatistici solo se realmente «conosciuti, o immediatamente conoscibili, o non contestati», senza che gli si possa pretendere un'accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici» tra vicini o condòmini. Indagine da far valere, giacché attinente la presenza di eventuali diritti ostativi o la supposta pretesa di lesioni di diritti soggettivi (luce e veduta) e non la legittimità dell'autorizzazione ad edificare, dinanzi al Giudice Ordinario.

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